Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16098/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, , in proprio nonché in qualità di curatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE giacente di COGNOME, difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc, pecEMAIL;
-ricorrente-
nei confronti di
REGIONE PUGLIA; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, depositata il 04/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con ordinanza n. 18850/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 11615/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia, condannandola alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali relative al giudizio di cassazione in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti e, segnatamente, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE giacente di COGNOME NOME e di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE giacente di COGNOME NOME, è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento.
Per la trattazione di esso è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.
Considerato che
AVV_NOTAIO, difensore costituito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE giacente di COGNOME, aveva formulato istanza di attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc civ.
Nella corrigenda ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risulta omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ex art. 391bis cod. proc. civ.
( ex multis , Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, con l’aggiunta RAGIONE_SOCIALEa clausola di distrazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza n. 18850/2023 nel senso che nel dispositivo, a p 7, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «Le spese liquidate a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE andranno distratte in favore del difensore costituito NOME COGNOME, per dichiarazione di anticipo» .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2024 dalla Terza