Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17485/2024 R.G. proposto da : avv COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5264/2024 depositata il 28/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso 22 giugno 2020, RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE) ha chiesto la cassazione della sentenza dalla Corte d’Appello di Roma n. 771/2020, con cui la Corte, in accoglimento dell’appello proposto dai sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva riformato la impugnata sentenza del Tribunale di Roma, rigettando ‘la domanda originaria proposta da RAGIONE_SOCIALE (con condanna al pagamento delle spese di quel procedimento).
NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso 31 agosto 2020, hanno chiesto il rigetto dell’avverso ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ‘ in favore degli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME i quali si dichiarano antistatari’.
Con ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024 (pubblicata in data 28 febbraio 2024 -R.G. 16856/2020, la ‘Ordinanza’), la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato NOME al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 25.200,00 (oltre accessori e rimborso forfettario di spese generali) omettendo, tuttavia, qualsivoglia riferimento alla distrazione delle spese di lite in favore degli avvocati costituiti, i quali erano (e si erano dichiarati) antistatari.
In particolare, l’ordinanza ha così stabilito ‘La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 25.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e
rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Con istanza del 19.7.2024 gli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno chiesto ai sensi dell’art 287 c.p.c. la correzione dell’errore materiale aggiungendo nel dispositivo la distrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
L’istanza va accolta.
Giova ricordare che secondo il giudizio di questa Corte “l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del Giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977).
Ciò posto nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene gli istanti avessero formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore dei propri procurator antistatari, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorché essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.
Va perciò disposta l’emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
Nulla spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024 , dopo le parole “nella massima percentuale di legge”, si leggano le parole “con distrazione in favore degli Avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME. Così deciso in Roma 26.2.2026