Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21170 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
CORREZIONE ERRORE MATERIALE -OMESSA DISTRAZIONE SPESE DI LITE
ORDINANZA
nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 1 NUMERO_DOCUMENTO R.G. per correzione di errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 13266/2023, emessa in data 15 maggio 2023 sul ricorso iscritto al n. 17641/2021 R.G., già pendente tra RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché
SACCARSO ABBRUZZESE PASQUALINA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con ordinanza n. 13266/2023 pubblicata in data 15 maggio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 17641/2021, ha rigettato l’impugnazione di legittimità proposta da RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultim a alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente NOME COGNOME;
a seguito di istanza di correzione di ufficio di errore materiale presentata dal difensore costituito della RAGIONE_SOCIALE, il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento;
per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale parte controricorrente ha depositato memoria, mentre il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
Considerato che
nel giudizio di legittimità iscritto al R.G. n. 17641/2021, il controricorrente NOME COGNOME, originariamente costituito con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, aveva depositato in corso di causa memoria di costituzione di nuovo difensore, nominando quale suo patrono l’AVV_NOTAIO e questi, nel medesimo atto, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.;
nella menzionata ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risultano: in epigrafe, erroneamente indicato il nominativo del difensore di parte controricorrente; omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore;
r.g. n. 15668/2023 Cons. est. NOME COGNOME
in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391bis cod. proc. civ. ( ex multis , Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037);
va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 12128/2023, con l’ emenda del nominativo del difensore di parte controricorrente e l’ aggiunta della clausola di distrazione, sia nella motivazione che nel dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625);
p. q. m.
Dispone la correzione della ordinanza n. 13266/2023 emessa da questa Corte in data 15 maggio 2023, nel senso che:
– in epigrafe, laddove leggesi « NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura in calce al ricorso » debba invece intendersi « NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore »;
in motivazione, alla pagina 8, rigo ventidue, dopo le parole « come da dispositivo », siano aggiunte le parole « con distrazione in favore del difensore come indicato in epigrafe »;
in dispositivo, alla pagina 9, rigo dodici, dopo le parole « di legge » sia aggiunta la frase « con distrazione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del difensore costituito, AVV_NOTAIO, per dichiarazione di anticipo resa ».
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 15668/2023 Cons. est. NOME COGNOME