Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25952 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
nel procedimento iscritto al n. 25439/2018 R.G. tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME.
RICORRENTI
e
COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL
CONTRORICORRENTI
nonché
COGNOME
INTIMATO
per la correzione d’ufficio dell’ordinanza n. 8578/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 29/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha sollecitato la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 8578/2024, nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha omesso di disporre la distrazione delle spese;
-l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso.
RITENUTO CHE:
-l’ordinanza sia suscettibile di correzione, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).
P.Q.M.
dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 8578/2024, depositata emessa da questa Corte di Cassazione in data 29.3.2024 , mediante l’aggiunta, dopo la frase ‘ condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €. 6.500,00 per onorario in favore di ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% ‘ , della seguente espressione: ” con distrazione in favore dell’avv. NOME NOME, dichiaratosi antistatario ‘.
Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 17/4/2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME