Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
nel procedimento per correzione di errore materiale R.G. n. 19722/2023
vertente tra
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO; parte istante -controricorrente nel proc. R.G. n. 12840/2017
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
parte ricorrente nel proc. R.G. n. 12840/2017
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente nel proc. R.G. n. 12840/2017
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME;
contro
ricorrente nel proc. R.G. n. 12840/2017
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
intimate nel proc. R.G. n. 12840/2017
avverso l ‘Ordinanza n. 19609/20 23 dell’11/07/202 3 di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19609 dell’11/07/2023) , resa nel proc. R.G. n. 12840/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10/07/2024 letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza del 27/09/2023, l’AVV_NOTAIO, in qualità di difensore della RAGIONE_SOCIALE, controricorrente nel procedimento R.G. n. 12840/2017 promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, ha dedotto che, con ordinanza n. 19609/2023 del l’11 /07/2023, questa Corte ha definito il menzionato giudizio, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando la ricorrente alle spese processuali, liquidate, per ciascuna controricorrente in 7.200,00 EUR, di cui € 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. L’istante aggiungeva che tale condanna non è stata accompagnata dalla distrazione delle spese in favore del difensore della RAGIONE_SOCIALE, sebbene fosse stata tempestivamente richiesta nel controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio
gli errori materiali in cui è incorsa, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c.
Passando al l’esame dell’istanza , si deve richiamare quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l’omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale (Cass., Sez. U, n. 16037/2010; Cass., Sez. 6-3, n. 12437/2017).
Com’è noto, ai fini dell’otteni mento della distrazione, è necessaria la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. (Sez. 6-3, Ordinanza n. 10236 del 30/03/2022).
Nel caso di specie, nel controricorso firmato dall’AVV_NOTAIO, in qualità di difensore della RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento R.G. n. 12840/2017, si legge la dicitura «con vittoria del compenso professionale e spese da distrarsi per anticipo» .
L’istanza volta ad ottenere la correzione d’ufficio dell’ordinanza deve pertanto essere accolta.
Laddove nell’ordinanza n. 19609/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo dell ‘ottava pagina) è scritto «che liquida, per ciascuna parte costituita, in 7.200,00 EUR» deve leggersi ed intendersi «che liquida, per ciascuna parte costituita – con attribuzione al l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE -in 7.200,00 EUR» .
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.
La correzione dovrà essere annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione.
P.Q.M.
La Corte
a ccoglie l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 19609/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo dell ‘ottava pagina) sia corretta nel senso che laddove è scritto «che liquida, per ciascuna parte costituita, in 7.200,00 EUR» deve leggersi ed intendersi «che liquida,
per ciascuna parte costituita con attribuzione all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE – in 7.200,00 EUR» ;
dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile