Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3409  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 27403-2022 proposto da:
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  domiciliati ‘ ex  lege ‘  in Roma,  INDIRIZZO,  presso  la  cancelleria  di  questa  Corte  di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– intimato –
Avverso  l ‘ordinanza n.  32930/2022  della  Corte  Suprema  di Cassazione, depositata il 09/11/2022;
Oggetto
REVOCATORIA ORDINARIA
Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/07/2023
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
-che NOME e NOME COGNOME formulano istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 32930/22, del 9 novembre 2022, che, nello statuire sulle spese del  giudizio  di  legittimità,  ha  omesso  di  provvedere  a  norma dell’art. 93 cod. proc. civ., e cioè di liquidare le stesse a favore dell’AVV_NOTAIO,  dichiaratosi  espressamente  antistatario nel controricorso predisposto nel loro interesse;
 che l’istanza  suddetta  è  stata  ritualmente  notificata al COGNOME;
 che  costui,  tuttavia,  si  oppone -con  memoria -a  tale richiesta, sul rilievo che il difensore, al fine di potere beneficiare della distrazione in suo favore delle spese di lite, ‘ deve dichiarare di  avere  anticipato  le  spese  e  non  di  non  avere  ricevuto  gli onorar i’, essendo  mancata,  nella specie, una  dichiarazione siffatta nel controricorso predisposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse degli COGNOME;
 che in relazione alla posizione del COGNOME deve rilevarsi come lo  stesso  debba  ritenersi  un  mero  intimato,  in  difetto  di rituale notificazione, agli COGNOME, del controricorso, essendosi egli limitato a depositare memoria;
-che l’eccezione sollevata è, peraltro, priva di fondamento ;
che ai fini della distrazione delle spese è del tutto sufficiente, per  un  difensore,  qualificarsi  come  antistatario,  atteso  che  la domanda  ex  art.  93  cod.  proc.  civ.  ‘può  essere  validamente avanzata anche nel caso – come quello all’esame – in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese  ed  alla  mancata  riscossione  dei  compensi,  atteso  che
quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione’  (così,  in  motivazione,  Cass.  Sez.  6-3, ord.  18  febbraio  2021,  n.  4294,  Rv.  660610-01,  che  richiama Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 65607801), sempre che, beninteso, la richiesta di distrazione, quanto al giudizio di legittimità, non avvenga per la prima volta con la nota spese (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 4294 del 2021, cit .);
 che  sussistono,  pertanto,  le  condizioni  per  la  richiesta correzione,  rientrando  la  presente  fattispecie  tra  quelle  di  cui all’art. 391bis , comma 1, cod. proc. civ.;
che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte  n.  32930/22,  del  9  novembre  2022,  dopo  le  parole  ‘in favore’  (e  in  luogo  di  quelle  ‘di  parte  controricorrente’,  che immediatamente le seguono), vanno inserite le parole ‘dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’.
PQM
La  Corte dispone  che  la  propria  ordinanza  n.  32930/22, depositata  il  9  novembre  2022,  sia  corretta,  sostituendosi  nel dispositivo della stessa, dopo le parole ‘in favore’ (e in luogo di quelle ‘di parte controricorrente’, che immediatamente le seguono),  le  parole  ‘dell’AVV_NOTAIO,  dichiaratosi antistatario’.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza .
Così  deciso  in  Roma,  all’esito  dell’adunanza  camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 12 luglio 2023.
Il Presidente NOME COGNOME