Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 27403-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– intimato –
Avverso l ‘ordinanza n. 32930/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 09/11/2022;
Oggetto
REVOCATORIA ORDINARIA
Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/07/2023
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
-che NOME e NOME COGNOME formulano istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 32930/22, del 9 novembre 2022, che, nello statuire sulle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ., e cioè di liquidare le stesse a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi espressamente antistatario nel controricorso predisposto nel loro interesse;
che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata al COGNOME;
che costui, tuttavia, si oppone -con memoria -a tale richiesta, sul rilievo che il difensore, al fine di potere beneficiare della distrazione in suo favore delle spese di lite, ‘ deve dichiarare di avere anticipato le spese e non di non avere ricevuto gli onorar i’, essendo mancata, nella specie, una dichiarazione siffatta nel controricorso predisposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse degli COGNOME;
che in relazione alla posizione del COGNOME deve rilevarsi come lo stesso debba ritenersi un mero intimato, in difetto di rituale notificazione, agli COGNOME, del controricorso, essendosi egli limitato a depositare memoria;
-che l’eccezione sollevata è, peraltro, priva di fondamento ;
che ai fini della distrazione delle spese è del tutto sufficiente, per un difensore, qualificarsi come antistatario, atteso che la domanda ex art. 93 cod. proc. civ. ‘può essere validamente avanzata anche nel caso – come quello all’esame – in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione dei compensi, atteso che
quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 febbraio 2021, n. 4294, Rv. 660610-01, che richiama Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 65607801), sempre che, beninteso, la richiesta di distrazione, quanto al giudizio di legittimità, non avvenga per la prima volta con la nota spese (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 4294 del 2021, cit .);
che sussistono, pertanto, le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391bis , comma 1, cod. proc. civ.;
che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 32930/22, del 9 novembre 2022, dopo le parole ‘in favore’ (e in luogo di quelle ‘di parte controricorrente’, che immediatamente le seguono), vanno inserite le parole ‘dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’.
PQM
La Corte dispone che la propria ordinanza n. 32930/22, depositata il 9 novembre 2022, sia corretta, sostituendosi nel dispositivo della stessa, dopo le parole ‘in favore’ (e in luogo di quelle ‘di parte controricorrente’, che immediatamente le seguono), le parole ‘dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza .
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 12 luglio 2023.
Il Presidente NOME COGNOME