Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23153 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1286/2025 R.G. proposto da:
avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME quali difensori di RAGIONE_SOCIALE
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – per la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto di questa Corte n. 8398/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto di estinzione pronunciato ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. (proposta di definizione del giudizio non opposta), osservando
che la controricorrente da loro assistita ha ottenuto la condanna della ricorrente RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, ma senza l’ indicazione nel dispositivo della distrazione in favore dei difensori, di cui pure era stata fatta richiesta nel controricorso, mediante la loro dichiarazione di essere antistatari;
ritenuto preliminarmente che « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall ‘ avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione ‘ in proprio ‘ dell ‘ istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all ‘ originaria procura » (Cass. n. 15302/2023); il che consente di ritenere validamente instaurato il contradditorio con la comunicazione di cancelleria ai difensori delle tre parti;
ritenuto che l’emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta (art. 380 -bis c.p.c.) spetta al collegio della sezione nell’ambito della quale il decreto da correggere fu pronunciato, in virtù dell’esplicita menzione contenuta nell’art. 391 -bis c.p.c., ove «il decreto di cui all ‘ articolo 380 -bis c.p.c.» è accomunato alla «sentenza» e all’ «ordinanza» ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali (v. Cass. n. 32770/2024);
ribadito in questa occasione che:
« in caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma ;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell ‘ art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell ‘ art. 391 -bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione » (Cass. S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendo che il decreto di questa Corte n. 8398/2024, depositato il 28.3.2024, sia corretto aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori di legge», le parole «da distrarsi in favore degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ex art. 93 c.p.c.»;
ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa.
P.Q.M.
La Corte:
dispone che il decreto di questa Corte n. 8398/2024, depositato il 28.3.2024, sia corretto aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori di legge»,
le parole «da distrarsi in favore degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ex art. 93 c.p.c.»;
dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull ‘ originale del detto decreto.
Così deciso in Roma, il 25.6.2025.