Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17671 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17255/2024 R.G. proposto da COMUNE DI SAN SOSTENE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’institore p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-intimata –
per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 19811/24 del 18 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che l’Avv. NOME COGNOME in qualità di difensore del Comune di San Sostene, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 19811/24, emessa il 18 luglio 2024, con cui, nel giudizio svoltosi tra la Pro.RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e il Comune di San Sostene, ed avente ad oggetto il pagamento dei maggiori oneri sopportati dall’attrice per l’esecuzione dei lavori commissionati dal Comune con contratto di appalto del 23 marzo 2009, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione da proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2414/20, emessa dalla Corte d’appello di Roma il 19 maggio 2020;
che a sostegno dell’istanza il ricorrente ha dedotto che, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate per ciascuno dei controricorrenti in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lui avanzata nel controricorso;
che le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ.;
che l’esperibilità del predetto rimedio, prevista dall’art. 93, secondo
comma, cod. proc. civ. ai fini della revoca della distrazione, nell’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustificazione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un’autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/ 04/2014, n. 8578);
che, nonostante la rituale notificazione del ricorso, effettuata a mezzo di posta elettronica certificata il 22 luglio 2024, la Pro.CoRAGIONE_SOCIALE e la R.F.I. non si sono costituite nel presente procedimento, in tal modo dimostrando di non avere interesse a resistere all’istanza di correzione;
che è stata altresì prodotta copia autentica dell’ordinanza n. 19811/24, emessa il 18 luglio 2024, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avanzata dal difensore del controricorrente;
che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, con l’aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell’ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 19811/ 24, emessa il 18 luglio 2024, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 18.000,00 per com-
pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME, antistatario».
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della Cancelleria, sull’originale della menzionata ordinanza.
Così deciso in Roma il 19/02/2025