Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1957 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1957 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4351 /2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 25/02/2025, nel procedimento vertente tra le parti :
RAGIONE_SOCIALE CON RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-già ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-già controricorrenti- nonché
RAGIONE_SOCIALE CON RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO CATANIA
-già intimati- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4612/2025, depositata il 21/02/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con istanza del 24.2.2025, l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, già controricorrenti nel giudizio iscritto al n. R.G. 16349/NUMERO_DOCUMENTO, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, che lo ha definito, laddove la ricorrente RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio ai suddetti controricorrenti, senza distrazione delle spese e dei compensi in favore dello stesso difensore, ex art. 93 c.p.c., nonostante l’apposita richiesta formulata nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.
-Con provvedimento del 25.2.2025 la Presidente titolare della Prima Sezione Civile ha disposto la trasmissione dell’istanza alla Cancelleria centrale civile per la sua iscrizione a nuovo ruolo e la restituzione alla stessa sezione per l’ulteriore corso, con conseguente apertura d’ufficio del procedimento di correzione del segnalato errore materiale in cui è incorsa la predetta ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio di parte ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art. 391-bis c.p.c., sul rilievo che nel controricorso il difensore degli allora controricorrenti aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. (che fa riferimento agli onorari non riscossi e alle spese che si dichiarino anticipate).
-Va dunque disposta la correzione del dispositivo della ordinanza n. 4612/2025, nella parte recante la condanna alle spese, prendendo atto che non si è dato corso alla richiesta di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
-Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, pubblicata il 21/02/2025, sia corretto nel senso che dopo le parole «condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%» si aggiungano le parole «disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO», fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente
NOME COGNOME