Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
Sul l’istanza di correzione proposta
AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE quale difensore del LABORATORIO DI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM DIGITALE;
–ricorrente– nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-resistente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
In fatto e in diritto
Premesso che:
questa Corte con ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nel proc.r.g.n.27326/2016 rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente costituita, senza provvedere sull’istanza di distrazione delle spese in favore del AVV_NOTAIO che ne aveva fatto richiesta;
il difensore del detto RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente alla questione della distrazione delle spese processuali;
Considerato che l’istanza merita accoglimento, ricorrendo un’ipotesi di errore materiale in ordine alla mancata indicazione del diritto a distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa;
Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento, mancando nel provvedimento anzidetto ogni riferimento alla detta distrazione
PQM
Dispone la correzione dell’errore materiale di cui alla ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nella parte dispositiva in modo che vengano inserite, al secondo rigo dopo la parola ‘della’ le espressioni ‘del AVV_NOTAIO distrattario del’.
Così deciso il 16.1.2024