Distrazione delle Spese: Quando un’Omissione Diventa Errore da Correggere
L’istituto della distrazione delle spese rappresenta una garanzia fondamentale per l’avvocato, consentendogli di recuperare direttamente dalla parte soccombente le spese anticipate e gli onorari dovuti. Ma cosa accade se il giudice, pur condannando la controparte al pagamento delle spese, omette di pronunciarsi su questa specifica richiesta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3188/2024) chiarisce che tale omissione costituisce un errore materiale, suscettibile di correzione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza con cui la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso di un’Azienda Sanitaria Locale contro un Laboratorio di Analisi Cliniche. Nel dispositivo, la Corte aveva correttamente condannato l’ente pubblico al pagamento delle spese processuali in favore del laboratorio. Tuttavia, aveva completamente omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese che il difensore del laboratorio aveva ritualmente formulato. Di fronte a questa lacuna, il legale ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale, chiedendo di integrare la precedente decisione.
La Decisione della Corte e la Correzione per la Distrazione delle Spese
La Suprema Corte ha accolto l’istanza, riconoscendo che la mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione costituiva un palese errore materiale. Secondo i giudici, non si trattava di una decisione implicita di rigetto, ma di una mera dimenticanza che non intaccava il contenuto sostanziale della decisione principale sul merito della causa. Di conseguenza, la Corte ha disposto la correzione della parte dispositiva della precedente ordinanza, inserendo l’esplicita menzione che le spese dovevano essere liquidate in favore “del procuratore distrattario”.
Le Motivazioni
Il fondamento della decisione risiede nella natura stessa dell’errore materiale. La Corte ha considerato che l’omessa statuizione sulla richiesta di distrazione delle spese non rappresenta una valutazione di merito, ma un’anomalia formale del provvedimento. Poiché il difensore aveva formulato una precisa istanza, il giudice aveva il dovere di pronunciarsi su di essa. La sua omissione ha generato un’incertezza che non richiede un nuovo giudizio di merito, ma può essere sanata attraverso la procedura, più snella e rapida, della correzione. La Corte ha quindi ribadito che, in presenza di un’ipotesi di errore materiale come quella in esame, l’accoglimento dell’istanza di correzione è doveroso per ripristinare la corretta e completa formulazione del dispositivo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la tutela del legale che anticipa le spese per il proprio cliente. Stabilisce un principio chiaro: la dimenticanza del giudice sulla richiesta di distrazione delle spese non è una decisione di rigetto, ma un errore formale che può e deve essere corretto. Ciò garantisce all’avvocato di non dover intraprendere azioni legali complesse per recuperare il proprio credito, potendo contare su uno strumento processuale efficace per sanare l’omissione e ottenere il pagamento diretto dalla parte soccombente, come previsto dalla legge.
Cosa succede se un giudice omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese?
L’omissione viene considerata un errore materiale e la parte interessata, ovvero il difensore, può presentare un’istanza specifica per chiederne la correzione, senza dover impugnare la decisione nel merito.
In cosa consiste concretamente la correzione disposta dalla Corte?
La Corte ha ordinato di integrare la parte dispositiva della precedente ordinanza, inserendo l’espressione “del procuratore distrattario del”, per chiarire che il pagamento delle spese legali deve essere effettuato direttamente in favore dell’avvocato.
Perché la Corte ha qualificato l’omissione come errore materiale?
Perché la mancata indicazione del diritto alla distrazione delle spese non è frutto di una valutazione di merito della richiesta, ma una semplice dimenticanza nell’atto di redazione del provvedimento, che non incide sulla decisione della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
Sul l’istanza di correzione proposta
AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE quale difensore del LABORATORIO DI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM DIGITALE;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-resistente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
In fatto e in diritto
Premesso che:
questa Corte con ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nel proc.r.g.n.27326/2016 rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente costituita, senza provvedere sull’istanza di distrazione delle spese in favore del AVV_NOTAIO che ne aveva fatto richiesta;
il difensore del detto RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente alla questione della distrazione delle spese processuali;
Considerato che l’istanza merita accoglimento, ricorrendo un’ipotesi di errore materiale in ordine alla mancata indicazione del diritto a distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa;
Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento, mancando nel provvedimento anzidetto ogni riferimento alla detta distrazione
PQM
Dispone la correzione dell’errore materiale di cui alla ordinanza n.17014/2022 emessa il 26 maggio 2022 nella parte dispositiva in modo che vengano inserite, al secondo rigo dopo la parola ‘della’ le espressioni ‘del AVV_NOTAIO distrattario del’.
Così deciso il 16.1.2024