Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13097 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8974/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale all ‘ indirizzo EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di rappresentante di RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE per la correzione di errore materiale nell ‘ ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento n. 23787/2022 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE per tramite del suo difensore, con istanza datata 12/4/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell ‘ ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento
23787/2022 R.G., menzionandovi la distrazione, in suo favore, delle spese di lite, sia per il grado di merito, sia per il giudizio di legittimità;
-con l ‘ ordinanza interlocutoria n. 31109 del 4/12/2024, questa Corte -dopo aver rilevato che l ‘ art. 391bis c.p.c. prevede che «La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d ‘ ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo» e che, dunque, l ‘ omessa notificazione del ricorso alla controparte (onere dell ‘ interessato prescritto a pena di inammissibilità) poteva essere ovviata da una procedura di correzione disposta d ‘ ufficio, in essa convertita quella ad istanza di parte -disponeva comunicarsi, a cura della Cancelleria e ad entrambe le parti, l ‘ avvio di tale procedimento;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/3/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamente l ‘ avv. NOME COGNOME aveva chiesto, nel ricorso, la distrazione in suo favore, ex art. 93 c.p.c., delle spese legali dell ‘ intero giudizio, dichiarandosi antistatario;
-come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
-la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell ‘ art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell ‘ art. 391bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
-in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia emendata con l’aggiunta della frase «, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito» e che il dispositivo sia corretto mediante l ‘ aggiunta dell ‘ inciso «, da distrarsi in favore dell ‘ avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»;
-per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);
p. q. m.
la Corte dispone che la motivazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretta mediante l ‘ aggiunta della frase «, da distrarsi in favore dell ‘ avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito»;
che il dispositivo dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretto mediante l ‘ aggiunta dell ‘ inciso «, da distrarsi in favore dell ‘ avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell ‘ art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. , nonché dell’art. 196 -quinquies , comma 5, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,