Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8974/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale all ‘ indirizzo EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, per la correzione di errore materiale nell ‘ ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento n. 23787/2022 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–RAGIONE_SOCIALE, per tramite del suo difensore, con istanza datata 12/4/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell ‘ ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, emessa nel procedimento
23787/2022 R.G., menzionandovi la distrazione, in suo favore, delle spese di lite, sia per il grado di merito, sia per il giudizio di legittimità;
-con l ‘ ordinanza interlocutoria n. 31109 del 4/12/2024, questa Corte -dopo aver rilevato che l ‘ art. 391bis c.p.c. prevede che «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d ‘ ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo» e che, dunque, l ‘ omessa notificazione del ricorso alla controparte (onere dell ‘ interessato prescritto a pena di inammissibilità) poteva essere ovviata da una procedura di correzione disposta d ‘ ufficio, in essa convertita quella ad istanza di parte -disponeva comunicarsi, a cura della Cancelleria e ad entrambe le parti, l ‘ avvio di tale procedimento;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/3/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamente l ‘ AVV_NOTAIO aveva chiesto, nel ricorso, la distrazione in suo favore, ex art. 93 c.p.c., delle spese legali dell ‘ intero giudizio, dichiarandosi antistatario;
-come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
-la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell ‘ art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell ‘ art. 391bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
-in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia emendata con l’aggiunta della frase «, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito» e che il dispositivo sia corretto mediante l ‘ aggiunta dell ‘ inciso «, da distrarsi in favore dell ‘ AVV_NOTAIO, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»;
-per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);
p. q. m.
la Corte dispone che la motivazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretta mediante l ‘ aggiunta della frase «, da distrarsi in favore dell ‘ AVV_NOTAIO, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «spese del giudizio di legittimità e del grado di merito»;
che il dispositivo dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 7243, depositata il 18 marzo 2024, sia corretto mediante l ‘ aggiunta dell ‘ inciso «, da distrarsi in favore dell ‘ AVV_NOTAIO, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «le spese del giudizio»;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell ‘ art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. , nonché dell’art. 196 -quinquies , comma 5, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,