Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Oggetto: Correzione errore materiale.
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso n. 02737/2024 R.G., proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, questi ultimi due succeduti in rappresentazione RAGIONE_SOCIALE madre COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato –
Avverso l’ordinanza n. 80/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione di Roma, pubblicata il 3/1/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
9 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, succeduti in rappresentazione RAGIONE_SOCIALE madre COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME NOME hanno chiesto la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, nella parte in cui, rigettato il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e accolto quello incidentale da essi proposto, aveva omesso di distrarre le spese liquidate in loro favore al legale antistatario, benché fosse stato da essi richiesto.
Considerato che :
Il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto, premesso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7/7/2010, n. 16037), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea
con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (anche Cass., Sez. 3, 26/2/2024, n. 5082; Cass., Sez. 1, 18/6/2010, n. 14831).
Orbene, risulta dagli atti del fascicolo RAGIONE_SOCIALE causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l’AVV_NOTAIO, difensore dei controricorrenti, aveva chiesto, nel controricorso con ricorso incidentale, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario».
Deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, sia corretto, aggiungendovi, dopo le parole «che liquida in euro 1.900,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge», l’inciso «distratte in favore dell’AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ.».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda