Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Oggetto: Correzione errore materiale.
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso n. 02737/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOMENOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOMENOME COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMECOGNOME gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOMECOGNOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, questi ultimi due succeduti in rappresentazione della madre NOMECOGNOME a sua volta erede di NOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato –
Avverso l’ordinanza n. 80/2024 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, pubblicata il 3/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, succeduti in rappresentazione della madre COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME NOME hanno chiesto la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, nella parte in cui, rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia e accolto quello incidentale da essi proposto, aveva omesso di distrarre le spese liquidate in loro favore al legale antistatario, benché fosse stato da essi richiesto.
Considerato che :
Il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto, premesso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7/7/2010, n. 16037), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea
con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (anche Cass., Sez. 3, 26/2/2024, n. 5082; Cass., Sez. 1, 18/6/2010, n. 14831).
Orbene, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l’Avv. NOME COGNOME difensore dei controricorrenti, aveva chiesto, nel controricorso con ricorso incidentale, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario».
Deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, sia corretto, aggiungendovi, dopo le parole «che liquida in euro 1.900,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge», l’inciso «distratte in favore dell’Avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda