Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 1240  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2025
ORDINANZA
di  correzione  dell’errore  materiale  della  sentenza  della  Corte  di cassazione n. 9953 del 13/04/2023 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 29590/NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso  l’AVVOCATURA  RAGIONE_SOCIALE  DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 9953 del 13/04/2023, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condannava «la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge», senza disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario;
-l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
 in  caso  di  omessa  pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione  legislativa,  è  costituito  dal  procedimento  di  correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli  ordinari  mezzi  di  impugnazione,  non  potendo  la  richiesta  di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024);
-l’istanza  di  correzione  può  essere  presentata  sia  dal  difensore antistatario  che  dalla  parte  da  lui  rappresentata,  come  nel  caso  di
specie, non  potendosi  distinguere  una  proposizione  “in  proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della  domanda  in  rappresentanza  di  parte  e  in  base  all’originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023);
-la  sentenza  n.  9953  del  2023  è  effettivamente  affetta  da  errore materiale  in  quanto  la  richiesta  di  distrazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  era  stata avanzata dal difensore della controricorrente nel controricorso, mentre  nulla  si  rinviene  in  tal  senso  né  in  dispositivo,  né  nella motivazione della sentenza impugnata;
-deve,  pertanto,  procedersi  alla  correzione  dell’errore  materiale contenuto  nella  suddetta  ordinanza,  aggiungendo:  i)  nella  parte relativa  alle  ‘Ragioni  della  decisione’,  punto  3,  pagina  6,  dopo  le parole  «euro  104.101,00»,  le  parole  «,  da  distrarsi  in  favore  del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «accessori di legge», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario»;
nulla per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023).
P.Q.M.
La Corte dispone che la sentenza della Corte di cassazione n.  9953 del  13/04/2023  venga  corretta  aggiungendo:  i)  nella  parte  relativa alle ‘Ragioni della decisione’, punto 3, pagina 6, dopo le parole «euro 104.101,00»,  le  parole  «,  da  distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene  antistatario»;  ii)  nel  dispositivo  a  pagina  6,  dopo  le parole  «accessori  di  legge»,  le  parole  «,  da  distrarsi  in  favore  del difensore antistatario».
Dispone  che  le  correzioni  siano  annotate,  a  cura  della  cancelleria, sull’originale della menzionata sentenza.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 23/10/2024.