Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1240 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/01/2025
ORDINANZA
di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 9953 del 13/04/2023 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 29590/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 9953 del 13/04/2023, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condannava «la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge», senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario;
-l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024);
-l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di
specie, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023);
-la sentenza n. 9953 del 2023 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal difensore della controricorrente nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione della sentenza impugnata;
-deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo: i) nella parte relativa alle ‘Ragioni della decisione’, punto 3, pagina 6, dopo le parole «euro 104.101,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «accessori di legge», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario»;
nulla per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023).
P.Q.M.
La Corte dispone che la sentenza della Corte di cassazione n. 9953 del 13/04/2023 venga corretta aggiungendo: i) nella parte relativa alle ‘Ragioni della decisione’, punto 3, pagina 6, dopo le parole «euro 104.101,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «accessori di legge», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario».
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della menzionata sentenza.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.