Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30500 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30500 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
nel procedimento n. 6058 R.G. anno 2023 proposto tra:
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
parte ricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore
;
parte intimata nel giudizio di cassazione per la correzione di errore materiale concernente l’ ordinanza n. 2061/23, emessa dalla Corte di Cassazione in data 24 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE RILEVA
NOME ha domandato disporsi la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale che sarebbe occorso nella redazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza
in epigrafe indicata: errore consistente nell ‘aver questa Corte mancato di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del difensore antistatario: e ciò sia con riguardo alle spese di legittimità che a quelle del giudizio di merito.
Detta omissione ricorre nel caso in esame e ad essa va posto rimedio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. U. 7 luglio 2010, n. 16307; più di recente, cfr. Cass. Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033).
─ Può quindi procedersi alla correzione del provvedimento, che manca RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulla distrazione.
P.Q.M.
La Corte
dispone che nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 2061/2023 di questa Corte, dopo le parole «condanna la Questura di Torino a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidate in € 700,00 per compensi, oltre accessori di legge per il primo grado e in € 2.200,00, oltre accessori di legge, per il grado di legittimità» siano da intendere aggiunte le seguenti: «disponendone la distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, antistatario»; man da alla cancelleria per l’annotazione prescritta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione