Distrazione delle Spese: Come Correggere l’Omissione del Giudice
L’istituto della distrazione delle spese rappresenta una tutela fondamentale per l’avvocato che ha anticipato i costi del giudizio per il proprio cliente. Ma cosa succede se il giudice, pur riconoscendo la vittoria della parte, si dimentica di inserire nel provvedimento finale questa clausola? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre una risposta chiara, illustrando il meccanismo della correzione dell’errore materiale.
I Fatti del Caso: Una Dimenticanza Procedurale
Il caso trae origine da un ricorso per cassazione in cui un’assistita, difesa da un avvocato, aveva ottenuto ragione. Nella precedente ordinanza, la Corte aveva condannato la controparte, un gruppo di società finanziarie, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte vincitrice. Tuttavia, era stata omessa una parte cruciale: l’avvocato, al momento della presentazione del ricorso, aveva dichiarato di essere ‘antistatario’, ovvero di aver anticipato le spese e di non aver ancora ricevuto il compenso dalla propria cliente, chiedendo quindi che il pagamento venisse effettuato direttamente a suo favore.
A seguito di questa omissione, il legale ha presentato un’istanza alla stessa Corte per la correzione dell’errore materiale, chiedendo di integrare la decisione con la clausola di distrazione delle spese.
La Decisione della Corte e la Correzione delle Spese
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, riconoscendo che la mancata menzione della distrazione delle spese, a fronte di una specifica richiesta dell’avvocato dichiaratosi antistatario, costituisce un classico esempio di errore materiale. Un errore, cioè, che non incide sul contenuto decisionale e sulla volontà del giudice, ma rappresenta una mera svista formale.
Di conseguenza, la Corte ha ordinato la correzione del precedente provvedimento, disponendo che alla frase di condanna al pagamento delle spese venisse aggiunta la dicitura: «con distrazione in favore dell’avvocato […], antistataria».
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è puramente procedurale e si fonda sull’articolo 391-bis del Codice di Procedura Civile. Questa norma permette di correggere gli errori materiali o di calcolo contenuti nelle sentenze della Corte di Cassazione attraverso un procedimento snello e veloce. L’omissione della distrazione delle spese non è un errore di giudizio, ma una dimenticanza nella redazione del dispositivo. La Corte ha semplicemente rettificato il testo per allinearlo alla richiesta ritualmente formulata dal difensore e al diritto che ne consegue. La richiesta del legale era presente negli atti e legittima ai sensi dell’art. 86 c.p.c., pertanto la sua omissione nella stesura finale del provvedimento era un errore palese che doveva essere sanato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio importante a tutela della professione forense. La distrazione delle spese è un diritto dell’avvocato antistatario e la sua omissione nel provvedimento finale, se richiesta, è un errore materiale emendabile. Per gli avvocati, ciò significa che è fondamentale non solo formulare correttamente la richiesta di distrazione, ma anche verificare con attenzione il dispositivo della sentenza per attivare, se necessario, il procedimento di correzione. Per i clienti, questo meccanismo garantisce trasparenza, evitando di dover gestire il passaggio di somme destinate a coprire le spese legali anticipate dal proprio difensore.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È una svista puramente formale, come un’omissione o un errore di calcolo, che non altera la sostanza della decisione del giudice e può essere corretta con una procedura specifica.
Cosa può fare un avvocato se il giudice dimentica di ordinare la distrazione delle spese a suo favore?
L’avvocato può presentare un’istanza per la correzione dell’errore materiale alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, chiedendo di integrare la decisione con la clausola mancante.
Chi è un ‘avvocato antistatario’?
È un legale che dichiara formalmente in giudizio di aver anticipato le spese legali e di non aver ancora ricevuto il compenso dal proprio cliente, chiedendo perciò che la parte soccombente paghi tali importi direttamente a lui.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15573 R.G. anno 2023 proposto da:
AVV_NOTAIO , in proprio ex art.86 c.p.c., difensore di COGNOME NOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ;
intimate per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 20442/2023 di questa Corte, pubblicata il 14 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. -Nell’ordinanza n. 20442 del 2023 di questa Corte, pubblicata il 14 luglio 2023, è occorso un errore materiale consistente nella mancata distrazione delle spese in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME COGNOME, la quale ne aveva fatto richiesta col ricorso per cassazione.
-Occorre pertanto procedere alla correzione del suddetto errore, a norma dell’art. 391 -bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte
dispone che nella sentenza n. 20442/2023 alle parole «condanna RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese di legittimità in favore di NOME COGNOME, liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge» siano da ritenersi aggiunte le seguenti parole: «con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, antistataria».
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione