Distrazione delle spese: Quando un Errore Materiale Cambia il Destinatario dei Pagamenti
Nel complesso mondo della procedura civile, la precisione è tutto. Anche una piccola omissione può avere conseguenze pratiche significative. Un caso emblematico è quello della mancata distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ci ricorda come il sistema preveda strumenti efficaci per rimediare a tali sviste, attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale.
I Fatti del Caso: Una Dimenticanza nel Dispositivo
La vicenda nasce da una precedente ordinanza della Suprema Corte. In tale provvedimento, i giudici avevano correttamente condannato la parte ricorrente a rimborsare le spese legali alla controparte vittoriosa. La liquidazione era chiara: diecimila euro per compensi e duecento per esborsi, oltre accessori di legge.
Tuttavia, nel redigere il dispositivo, ovvero la parte decisionale dell’atto, la Corte aveva commesso un errore materiale: aveva omesso di specificare che tali somme dovevano essere pagate direttamente al difensore della parte vincitrice, il quale si era dichiarato “antistatario”, ossia aveva attestato di aver anticipato le spese e di non aver ancora ricevuto il proprio compenso.
La Decisione della Corte e la Correzione dell’Errore
Accortasi della svista, la stessa Corte è intervenuta per sanare l’errore. In applicazione dell’articolo 391-bis del codice di procedura civile, che disciplina proprio la correzione degli errori materiali e di calcolo, ha emesso una nuova ordinanza.
Il nuovo provvedimento non ha modificato la decisione nel merito né l’importo delle spese liquidate. Si è limitato a rettificare il testo del dispositivo precedente, aggiungendo la dicitura cruciale: “…con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [Nome Anonimo]”. In questo modo, il destinatario finale del pagamento è stato correttamente identificato nel legale e non nel suo assistito.
L’Importanza della distrazione delle spese
L’istituto della distrazione delle spese è fondamentale per la professione forense. Esso garantisce all’avvocato che si dichiara antistatario di recuperare direttamente dalla parte soccombente le somme anticipate per il giudizio e i propri onorari. L’omissione di questa clausola nel dispositivo, pur essendo un errore formale, ha un impatto sostanziale, poiché costringerebbe l’avvocato a dover richiedere tali somme al proprio cliente, il quale le avrebbe incassate dalla controparte.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della correzione è insita nella natura stessa dell’errore. La Corte ha riconosciuto che la mancata indicazione della distrazione non derivava da una volontà di negare tale diritto al difensore, ma da una mera svista nella redazione materiale del provvedimento. Poiché la richiesta del difensore era stata ritualmente formulata negli atti, la sua omissione nel dispositivo configurava un classico errore materiale emendabile. La procedura di correzione, più snella e rapida rispetto ai mezzi di impugnazione ordinari, è lo strumento designato per risolvere questo tipo di incongruenze senza rimettere in discussione l’intera decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio importante: la tutela del difensore antistatario è un elemento che, se richiesto, deve trovare precisa corrispondenza nel dispositivo della sentenza. Al tempo stesso, dimostra l’efficienza dello strumento della correzione dell’errore materiale, che permette di porre rimedio a sviste formali in modo rapido, assicurando la piena conformità tra la volontà del giudice e il testo del provvedimento, garantendo così la corretta e celere esecuzione delle decisioni giudiziarie.
Che cos’è un errore materiale secondo questa ordinanza?
È una svista puramente formale nel testo di un provvedimento, come l’omissione di una clausola, che non incide sulla sostanza della decisione e può essere corretta con una procedura apposita.
Cosa significa ‘distrazione delle spese’ in favore del difensore?
Significa che le somme liquidate dal giudice per le spese legali devono essere pagate direttamente all’avvocato della parte vittoriosa, e non alla parte stessa, in quanto il legale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto il compenso.
Come ha agito la Corte per correggere l’errore?
In base all’art. 391-bis c.p.c., la Corte ha emesso una nuova ordinanza che ha modificato il testo della precedente, aggiungendo la frase che disponeva la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21483 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n° 2880 del ruolo generale dell’anno 2022;
visto il ricorso depositato dall’avvocato NOME COGNOME (TARGA_VEICOLO, con studio in Roma, INDIRIZZO
rilevato che questa Corte nell’emettere l’ordinanza 28 ottobre 2024 n° 27843 è incorsa in errore materiale;
che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta ‘ si deve invece leggere ‘ condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato NOME COGNOME;
p.q.m.
vist o l’art. 391 -bis del codice di procedura civile, così provvede:
I . nell’ordinanza 28 ottobre 2024 n 27843, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta ‘ si legga invece ‘ condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato NOME COGNOME;
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025, nella camera di