Errore Materiale e Distrazione delle Spese: La Cassazione Fa Chiarezza
Nel complesso mondo del diritto processuale, la precisione è fondamentale. Un recente intervento della Corte di Cassazione lo dimostra, mettendo in luce l’importanza della corretta applicazione dell’istituto della distrazione delle spese legali. Con un’ordinanza di correzione di errore materiale, i giudici hanno ribadito un principio cruciale: quando un avvocato chiede la distrazione, le spese di lite liquidate devono essere pagate direttamente a lui, non al suo assistito. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso: Un Errore da Correggere
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte di Cassazione che, nel decidere un caso, aveva condannato una parte al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, nel dispositivo della decisione era contenuto un errore: le spese erano state liquidate genericamente “in favore della parte controricorrente” e non, come richiesto, in favore del suo avvocato difensore che aveva dichiarato di aver anticipato i costi e di non aver ricevuto il compenso dal cliente.
Questo tipo di errore, definito “materiale”, non riguarda il merito della decisione (cioè chi ha torto o ragione), ma la sua formulazione pratica. L’avvocato della parte vittoriosa, vedendosi privato del diritto di ricevere direttamente le somme, ha attivato la procedura per la correzione dell’errore.
La Correzione e il Principio della Distrazione delle Spese
La Corte di Cassazione, riconosciuto l’evidente errore, ha emesso una nuova ordinanza per correggere la precedente. Il cuore della questione risiede nell’articolo 93 del Codice di Procedura Civile, che disciplina appunto la distrazione delle spese.
Questo istituto permette all’avvocato (definito “antistatario”) di chiedere che il giudice, nella sentenza di condanna, disponga che la parte soccombente paghi le spese legali direttamente a lui. Per farlo, l’avvocato deve dichiarare di aver anticipato le spese e di non aver ancora riscosso gli onorari.
La Corte ha quindi modificato il dispositivo della precedente ordinanza, specificando che la condanna al pagamento delle spese doveva intendersi “in favore dell’Avv. […] ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 c.p.c.”.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della correzione sono semplici ma fondamentali. La richiesta di distrazione delle spese, una volta formulata correttamente dall’avvocato, crea un diritto autonomo del difensore a percepire le somme liquidate. Ignorare tale richiesta e liquidare le spese in favore della parte costituisce un errore che può e deve essere corretto.
Il provvedimento della Corte non entra nel merito della causa originaria, ma si limita a ripristinare la corretta applicazione di una norma procedurale. La finalità è quella di tutelare il professionista che ha anticipato i costi del giudizio, garantendogli un recupero diretto e certo del proprio credito nei confronti della parte soccombente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Correzione
La decisione, pur essendo una semplice correzione, rafforza un principio cardine per la professione forense. Essa sottolinea che la richiesta di distrazione delle spese non è una mera formalità, ma un atto processuale con effetti sostanziali ben precisi. Per gli avvocati, è un monito a formulare sempre in modo esplicito tale richiesta. Per le parti soccombenti, è la chiara indicazione che il pagamento delle spese legali, in questi casi, deve essere effettuato al difensore della controparte e non alla parte stessa, per evitare di dover pagare due volte. Infine, per i giudici, rappresenta un richiamo all’attenzione nella stesura dei dispositivi, per evitare errori che, seppur materiali, possono creare inutili complicazioni nell’esecuzione delle sentenze.
Cosa significa ‘distrazione delle spese’ ai sensi dell’art. 93 c.p.c.?
Significa che l’avvocato, dichiarando di aver anticipato le spese legali e di non aver ricevuto il compenso, può chiedere al giudice che la parte soccombente nel processo paghi tali spese direttamente a lui anziché al suo cliente.
Cosa accade se un giudice commette un errore materiale e liquida le spese alla parte invece che all’avvocato che ne ha chiesto la distrazione?
L’errore può essere corretto attraverso un’apposita procedura di correzione di errore materiale. La Corte, come nel caso di specie, emette un nuovo provvedimento (ordinanza) che modifica la parte errata della decisione precedente, senza alterarne il contenuto sostanziale.
A chi devono essere pagate le spese legali quando l’avvocato ne ha chiesto la distrazione?
Le spese devono essere pagate esclusivamente e direttamente all’avvocato che ha formulato la richiesta. Un pagamento effettuato alla parte assistita non sarebbe liberatorio per la parte soccombente, che potrebbe essere chiamata a pagare una seconda volta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23948 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti:
COGNOME e COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE in ROMA INDIRIZZO
-già ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, e per essa quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-già controricorrente-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Ne consegue che occorre correggere l’errore materiale contenuto nell’ordinanza in esame nel senso che:
a pagina 7, terza riga della motivazione, dopo le parole ” …la ricorrente va condannata a pagare… “, le parole ” …in favore della parte controricorrente… ” siano sostituite con le parole ” …in favore del difensore dei controricorrenti Avv. NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta… “; e nel dispositivo, sempre a pagina 7, nona riga, le parole ” …in favore dei controricorrenti COGNOME e COGNOME… ” siano sostituite con le parole ” …in favore dell’Avv. NOME COGNOME ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 93 cpc. “, fermo il resto.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza depositata il 03 novembre 2023, n. 2878/2023, R.G. n. 9521/2020, nel senso che: a pagina 7, terza riga della motivazione, nel capoverso in cui leggesi: ” …la ricorrente va condannata a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione… “, deve leggersi ed intendersi: ” …la ricorrente va condannata a pagare, in favore del difensore dei controricorrenti Avv. NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta, le spese del giudizio di cassazione… “; e nel dispositivo, sempre a pagina 7, nona riga, nel capoverso in cui leggesi: ” …Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300 (di cui € 200 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti COGNOME e COGNOME… “, deve leggersi ed intendersi: ” …Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300 (di cui € 200 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell’Avv. NOME COGNOME ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 cpc. “.
Il Presidente NOME COGNOME