Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
– già ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), SIGNOR COGNOME (CODICE_FISCALE)
– già resistente – relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1403 depositata il 15 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P_IVA), con sede in INDIRIZZO ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza menzionata in intestazione, per mancanza della statuizione sulla distrazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte nell’emettere l’ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403 è effettivamente incorsa nell’errore materiale segnalato.
Pertanto, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge ‘ si deve invece leggere ‘ condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
P.Q.M.
La Corte dispone che nell’ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge ‘ si legga invece ‘ condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre
accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari AVV_NOTAIO e NOME COGNOME . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME