Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32462 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32462 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sull’istanza, iscritta al n. 22164 del 2023, per la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 29901 del 2023 che ha definito il ricorso iscritto al n. 23336/2020 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE COGNOME, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME con domicilio in Palmi , presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec .
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 598/2019, pubblicata in data 16.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2024 dal consigliere NOME COGNOME rilevato che:
con sentenza n. 598/2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata annullata l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di Euro 414.142,00 a titolo di sanzione amministrativa per un’indebita percezione di aiuti comunitari;
con ordinanza n. 29901 del 2023, definendo il ricorso iscritto al n. 23336/2020 R.G., questa Corte ha rigettato il ricorso proposto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -Ispettorato centrale repressione frodi avverso questa sentenza, condannando l’amministrazione al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente COGNOME
questa Corte non ha pronunciato la distrazione delle spese in favore del difensore della società, avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario;
-nell’istanza di correzione di errore materiale NOME COGNOME ha rappresentato che l’avv. NOME COGNOME aveva chiesto la distrazione delle spese sin dalle conclusioni del controricorso;
il Ministero non ha resistito; considerato che:
per principio di diritto acquisito, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali che, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad esso si richiama per il caso in
cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010; Sez. U, n. 31033 del 27/11/2019; Sez. U, n. 32200 del 2021);
nelle conclusioni del controricorso era effettivamente contenuta l’istanza di distrazione, sicché la correzione deve essere disposta;
non vi è luogo a statuizione sulle spese, attesa la natura amministrativa del presente procedimento (cfr. in ultimo, Sez. U, Sentenza n. 29432 del 2024);
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 29901 del 2023 che ha definito il ricorso iscritto al n. 23336/2020, mediante l’inserimento, al quarto rigo del relativo dispositivo, dopo le parole « oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%», del seguente periodo: «Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.».
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda