Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3418 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3418 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti:
NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-già ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) -già resistente- relativamente alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6187/2025 depositata in data 08/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO ha assunto la difesa dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME nei procedimenti nn. 20536/2020 R.G. e 4751/2024 R.G., riuniti con ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, che -per quanto qui rileva -ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso e ha rigettato il primo, condannando gli assistiti dell’AVV_NOTAIO al pagamento delle spese del primo giudizio e di ½ delle spese del secondo giudizio, per la residua parte compensate tra le parti;
che l’AVV_NOTAIO ha formulato istanza di correzione materiale della menzionata ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, per essere stata omessa la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario (« gent.ma direzione della Cancelleria della 1° sezione civile in riferimento all’ordinanza indicata in oggetto e di cui alla Vs. comunicazione del 11/03/2025, allegata in tscinamento, si comunica che nel provvedimento del 08/03/2025 non è stata inserita la distrazione, a favore del sottoscrito, della condanna alle spese a carico dei controricorrenti sig.ri COGNOME NOME e
Cultrera NOME ») , richiesta formulata nel ricorso e in memoria illustrativa;
che si sono costituiti nel procedimento di correzione materiale le controparti, già costitute nei procedimenti riuniti in oggetto COGNOME e COGNOME NOME, deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza, in quanto non comunicata alla controparte e non indirizzata alla Corte ma alla Cancelleria, nonché l’infondatezza della stessa, perché il difensore che ha chiesto la distrazione ha assistito la parte che non è risultata vincitrice.
CONSIDERATO CHE
L’eccezione di inammissibilità dell’istanza per omessa notificazione alla controparte è infondata, essendone la parte venuta a conoscenza, allegandola alla propria memoria, come è infondata l’eccezione di inammissibilità per inoltro dell’istanza alla sola cancelleria, essendone stato così investito l’Ufficio giudiziario nel suo complesso;
che l’istanza è infondata, costituendo l’istanza di distrazione delle spese processuali mera sollecitazione nei confronti del giudice dell’esercizio del potere-dovere di sostituire un soggetto (il difensore della parte vittoriosa) ad altro (la parte vittoriosa) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali (Cass., n. 25247/2017);
che il ricorrente ha assistito parti processuali che -in quanto soccombenti – non sono risultate vittoriose in alcuna delle due cause riunite con la citata ordinanza, per cui l’istanza va rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio della I Sezione civile il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME