Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6921 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6921 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18080-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
per la correzione dell ‘ordinanz a n. 10079/2025 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 16/04/2025;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con istanza per la correzione di errore materiale, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, procuratori RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE, hanno lamentato l’omessa distrazione in loro favore delle spese liquidate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10079/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Napoli del 21/10/2022, che aveva a sua volta respinto l’opposizione proposta dal predetto RAGIONE_SOCIALE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata accolta la domanda, proposta da RAGIONE_SOCIALE, di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio fallimentare, con liquidazione RAGIONE_SOCIALE somma di € 6.212,97.
A seguito del decreto del Presidente in data 10/09/2025 l’istanza dei predetti difensori, prodotta nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza oggetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di correzione, è confluita in un procedimento autonomo, aperto d’ufficio, avente ad oggetto la richiesta di correzione ex art. 391 bis c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva nel presente procedimento.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’istanza di correzione è fondata.
Nel controricorso i due difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avevano richiesto la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.
L’ordinanza n. 10079/2025 di questa Corte ha posto le spese del predetto giudizio a carico del RAGIONE_SOCIALE, risultato soccombente, ma ha effettivamente omesso di disporne la distrazione a favore dei procuratori RAGIONE_SOCIALE società controricorrente. Ne consegue la fondatezza dell’istanza, che va accolta con correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 10079/2025, mediante l’inserimento, rispettivamente:
-nell’ultimo rigo RAGIONE_SOCIALE motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza, delle parole ‘e sono distratte a favore dei procuratori antistatari.’ dopo le parole ‘Le spese processuali seguono la soccombenza’ ;
-nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10 dell’ordinanza, delle parole ‘Dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratisi distrattari’ .
Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’errore materiale, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui ‘Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di correzione dell’ordinanza n. 10079/2025 e dispone che:
nell’ultimo rigo RAGIONE_SOCIALE motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza, siano inserite le parole ‘e sono distratte a favore dei procuratori antistatari.’ dopo le parole ‘Le spese processuali seguono la soccombenza’ ;
nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10 dell’ordinanza, siano inserite le parole ‘Dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratisi distrattari’ .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, addì 22 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME