Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 937 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Sul ricorso iscritto al numero 10386 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
Comune di Marcianise in persona dei sindaco pro tempore rappresentato e difeso, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore (c/o AVV_NOTAIO) in INDIRIZZO INDIRIZZO;
(già) ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC)
pro tempore, EMAIL ,
-(già) controricorrente
AVVERSO l’ordinanza n. 12363/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/04/2022. DI
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO, in qualità di difensore di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato istanza per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 12363/2022 depositata il 15/04/2022 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso del Comune di Marcianise, condannava quest’ultimo al pagamento, in favore della società controricorren e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate e,c,,A4 in euro 2.300,005Ttieuro 200,00 per esborsi, 15% spese generali ed oneri di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’AVV_NOTAIO medesimo, dichiaratosi antistatario;
-sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che:
-va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in
assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito de difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo;
-pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole “accessori di legge”, le parole “con distrazione
delle spese in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratosi antistatario”;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020);
visto l’art. 391-bis c.p.c.;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n.12363/2022 depositata il 15/04/2022 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 6, dopo le parole “accessori di legge” le parole “con distrazione delle spese in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratosi antistatario”.
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, in data 14 dicembre 2022
Il Presidente