Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
sul ricorso 21968/2023 proposto da:
NOME, in proprio e nella qualità di difensore del RAGIONE_SOCIALE nel giudizio r.g. 18372/2016, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 24965/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/10/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
lAVV_NOTAIO, in proprio e nella qualità di difensore del Comune RAGIONE_SOCIALE Ischia, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, pronunciata nel giudizio di legittimità, iscritto al n. 18372/2016 R.G., proposto contro il predetto Comune da NOME COGNOME;
il ricorso è stato regolarmente notificato;
NOME COGNOME resiste, con memoria, alla istanza di correzione mentre il Comune di Ischia è rimasto intimato;
Considerato che
il ricorso è fondato.
risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da NOME COGNOME, ha condannato l’allora ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si era dichiarato antistatario nel controricorso; – in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. Sez. Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016);
AVV_NOTAIO, come risulta dal controricorso del Comune di Ischia nel giudizio definito dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha effettivamente chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: « ….
con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto AVV_NOTAIO, per dichiarato anticipo.»;
la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);
la sentenza n. 24965/2017 è affetta da errore omissivo, frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio ‘in qualsiasi tempo’ (art. 391bis cod.proc.civ.) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell’AVV_NOTAIO;
nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391bis cod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013; Cass., Sez. U., n. 9438/2002).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO difensore antistatario»
Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 28 maggio 2024.