Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28995 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8925/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE N. 192/1998, nella persona del curatore fallimentare in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-intimati-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA;
-intimati- relativamente alla pronuncia di questa Corte recante n. 5781/2025, decisa il 26.02.2025 e pubblicata il 04.03.2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal
Consigliere COGNOME NOME;
considerato che
questa Corte, investita del ricorso n. 11695/2023, proposto dal RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Curatore, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME NOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3087/2022 depositata il 21/12/2022 – con ordinanza n.5781/2025, per quanto qui rileva, ha così deciso:
<<- dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il fallimento ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida:
in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della resistente COGNOME;
in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore del resistente COGNOME;
avverso la detta ordinanza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo correggersene l'errore materiale nella parte in cui non vi si è statuita la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori, che ne avevano fatto richiesta nei rispettivi controricorsi;
il ricorso risulta essere stato notificato alle parti costituite nel procedimento (recante nrg NUMERO_DOCUMENTO) concluso con la corrigenda ordinanza;
gli odierni ricorrenti COGNOME e COGNOME, nel costituirsi con distinti controricorsi, avevano effettivamente chiesto in sede di conclusione la distrazione delle spese in favore dei rispettivi difensori antistatari;
-all'omissione della relativa menzione può effettivamente ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale;
pertanto, occorre integrare la detta ordinanza n. 5781/2025, laddove in motivazione e nel dispositivo il fallimento ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
dispone correggersi l'ordinanza n. 5781/2025 di questa Corte, mediante l'inserimento:
in motivazione, al punto 4, dopo le parole '(per doNext tenuto conto pure della depositata memoria', delle parole 'e, per i controricorrenti COGNOME e COGNOME, con attribuzione ai rispettivi difensori per dichiaratone anticipo';
in dispositivo, dopo le parole 'della resistente COGNOME', delle parole 'e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo';
in dispositivo, dopo le parole 'del resistente COGNOME', delle parole 'e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo'.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 196quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME