Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10485 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23960/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECOGNOME NOME
(GMPFNC64H26Z133P)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la RAGIONE_SOCIALE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 560/2020 depositata il 03/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
con ordinanza n. 27209/2024, pubblicata il 21/10/2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso della RAGIONE_SOCIALE con condanna dell’Avv. NOME COGNOME al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, senza provvedere sull’attribuzione delle spese in favore del procuratore antistatario;
nel controricorso era stata avanzata esplicita richiesta di distrazione delle spese processuali;
-l’Avvocato NOME COGNOME ha proposto, ex art. 287 c.p.c., istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del suo assistito RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE;
la richiesta deve essere accolta;
-secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l’istanza;
-l’ordinanza n. 27209/24 deve, pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto ‘… condanna l’Avv. COGNOME COGNOME al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge’ deve aggiungersi la locuzione ‘con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta’;
-visto l’art.391 bis c.p.c.
P. Q. M.
dispone che l’ordinanza n. 27209/2024, pubblicata in data 21.10.2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo la regolazione delle spese processuali, le parole ‘con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta’.
Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in