Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15037 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22464-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – per la correzione dell’ordinanza n. 278/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/01/2025 R.G.N. 22464/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 22464/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 23/04/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME quale difensore costituito per NOME COGNOME ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 278/2025 depositata il 07/1/2025, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – sez distaccata di Taranto del 3.3.2020 ha condannato Poste Italiane s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO CHE
Va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, sia nel controricorso che nella memoria illustrativa del 22.11.2024 a firma dell’avv. COGNOME era stata chiesta la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ..
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce
con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (in tal senso Cass. n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334-01; Cass. n. 12437 del 17/05/2017).
Il ricorso va, dunque, accolto, prevedendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 278/2025 sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione «accessori di legge», il seguente enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della ordinanza n. 278/2025 di questa Corte sia integrato mediante l’aggiunta, dopo l’espressione «accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta».
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 23 aprile 2025
La Presidente NOME COGNOME