Distrazione delle Spese: Come Correggere l’Omissione del Giudice
L’istituto della distrazione delle spese processuali, previsto dall’art. 93 del codice di procedura civile, rappresenta una garanzia fondamentale per l’avvocato. Consente al difensore, che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, di ottenere il pagamento di quanto gli spetta direttamente dalla parte soccombente. Ma cosa accade se il giudice, pur in presenza di tale richiesta, omette di pronunciarsi in merito? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che tale omissione costituisce un errore materiale, sanabile con una semplice procedura di correzione.
I Fatti del Caso: Una Dimenticanza nel Dispositivo
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un avvocato, il quale agiva sia in proprio che in qualità di liquidatore di una società cooperativa da lui stesso difesa. In un precedente giudizio, definito con un’ordinanza della Corte di Cassazione, era stata accolta la sua linea difensiva. Tuttavia, nel liquidare le spese processuali a favore della società, l’ordinanza aveva omesso di disporre la distrazione delle spese a beneficio diretto del legale, nonostante questi si fosse dichiarato ‘antistatario’ e ne avesse fatto esplicita richiesta.
Ritenendo che si trattasse di una mera svista, il legale ha quindi adito nuovamente la Suprema Corte, questa volta chiedendo di procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nella precedente ordinanza.
La Procedura di Correzione per la Distrazione delle Spese
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, basando la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno evidenziato che nel giudizio precedente era stata effettivamente presentata un’espressa richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore.
L’omessa pronuncia su tale istanza, in assenza di una specifica indicazione legislativa su come procedere, non richiede un complesso mezzo di impugnazione, ma può essere risolta tramite il più snello procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile. Questo approccio si fonda su un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 16037/2010), che ha equiparato tale omissione a una svista materiale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che l’omissione non incidesse sul contenuto volitivo e decisorio del provvedimento, ma rappresentasse piuttosto un difetto di conformità tra la volontà del giudice (che, liquidando le spese, implicitamente riconosceva il diritto) e la sua materiale estrinsecazione nel testo dell’ordinanza. Di conseguenza, non era necessario un nuovo giudizio di merito per accertare un diritto già implicitamente riconosciuto. Il rimedio corretto era, appunto, la correzione, che permette di integrare il provvedimento in modo rapido ed efficace, allineando il testo alla volontà del decidente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione ribadisce un principio di economia processuale e di tutela per la professione forense. Gli avvocati che si trovino di fronte a un’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non sono costretti a intraprendere un lungo e oneroso percorso di impugnazione. Possono, invece, avvalersi del procedimento di correzione dell’errore materiale, una via molto più celere per ottenere il riconoscimento di un loro diritto. La Corte ha quindi ordinato di integrare il dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo la formula ‘con distrazione in favore dell’Avv. …, procuratore dichiaratosi antistatario’, sanando così l’errore e garantendo al legale il diretto recupero delle somme.
Cosa succede se il giudice omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese presentata dall’avvocato?
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese viene considerata un errore materiale.
Qual è lo strumento processuale corretto per rimediare a questa omissione?
Il rimedio adeguato, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.
È necessario impugnare la decisione per ottenere la distrazione delle spese se il giudice l’ha omessa?
No, non è necessario un nuovo giudizio o un mezzo di impugnazione. È sufficiente avviare il procedimento di correzione dell’errore materiale per integrare il provvedimento originario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
COGNOME NOME
– intimato – per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 26070/2022, depositata il 5 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 26070/2022 del 5
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24851/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentati e difesi dal medesimo AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
settembre 2022 nella parte in cui ha liquidato le spese processuali in favore della RAGIONE_SOCIALE, sua assistita, pur in presenza della dichiarazione di antistatarietà;
CONSIDERATO CHE:
-nel controricorso depositato nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio definito con l’ordinanza di cui si chiede la correzione vi è l’espressa richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore, AVV_NOTAIO, ex art. 93 cod. proc. civ.; -in presenza di un’ omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037);
pertanto, il ricorso va accolto
P.Q.M.
La Corte dispone che, a correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 26070/2022 del 5 settembre 2022, il dispositivo sia integrato mediante l’aggiunta, dopo l’espressione «oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore dichiaratosi antistatario».
Manda alla Cancelleria per i provvedimenti conseguenti. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2024.