Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3841 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3841 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATO NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., promosso d’ ufficio con decreto presidenziale depositato il 5/11/2025, avente a oggetto la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 21264/2025 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, depositata il 25-7-2025, a definizione del procedimento R.G. 14095/2023 tra le parti:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 -contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
– controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente nella causa R.G. 14095 -udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. L’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE -controricorrenti nella causa R.G. 14095/2023 definita con l’ordinanza d ella Cassazione n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025, che ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido con Roma Capitale, alla rifusione delle spese del giudizio- ha segnalato errore materiale nell’ordinanza medesima, con riguardo alla mancata distrazione delle spese di lite in suo favore.
2.Il procedimento è stato aperto d’ufficio e i ricorrenti del giudizio definito con l’ordinanza da correggere hanno prodotto copia del ricorso per revocazione, da loro proposto avverso l’ordinanza medesima.
CONSIDERATO CHE:
1.La proposizione del ricorso per revocazione non osta alla correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza n. 21264/2025, ponendosi l’errore materiale segnalato e le questioni oggetto del ricorso per revocazione su piani del tutto distinti.
2.E’acquisito che , in caso di mancanza di pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, la Cassazione può correggere d’ufficio il proprio relativo errore materiale (Cass. S.U. n. 4353/2023).
3.Nella fattispecie, sussistono i presupposti per procedere alla correzione, in quanto nel controricorso (p. 26), depositato dalle due società nella causa R.G. 14095/2023 era stata espressamente richiesta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO; l’ordinanz a n. 21264/2025, seppure aveva condannato i ricorrenti e Roma Capitale in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti, aveva omesso di disporre la richiesta distrazione delle spese.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente procedimento, stante la sua natura (Cass. S.U. n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’ errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 21264/2025 depositata il 25.07.2025 , nel senso che, laddove a pag. 16 nel dispositivo dell’ordinanza si legge (righi 5-6): « … liquidandole in € 7.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge», di seguito si deve aggiungere e leggere « da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratosi antistatario ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196quinquies , comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME