Distrazione delle Spese: Errore del Giudice? Basta la Correzione
Un avvocato vince una causa per il proprio cliente, ma nella sentenza il giudice omette di disporre il pagamento delle spese legali direttamente a suo favore, nonostante la richiesta. Si tratta di un errore che richiede un lungo e costoso processo di appello? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui in esame, ribadisce un principio fondamentale: l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è un errore materiale, sanabile con una procedura rapida. Vediamo nel dettaglio.
I Fatti del Caso
Un avvocato, difensore di un Comune in una causa civile, otteneva una decisione favorevole. Tuttavia, analizzando il dispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, si accorgeva di un’omissione cruciale: mancava la statuizione relativa alla distrazione delle spese processuali a suo favore. L’avvocato si era infatti dichiarato ‘antistatario’, ovvero aveva attestato di aver anticipato le spese per il suo assistito e di non aver ancora ricevuto il compenso, chiedendo, come previsto dalla legge, che la parte soccombente saldasse tali importi direttamente a lui.
Di fronte a questa lacuna, il legale non ha avviato un complesso iter di impugnazione, ma ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale, sostenendo che l’omissione non inficiava la decisione nel merito ma rappresentava una mera svista nel provvedimento finale.
L’Ordinanza e il Principio della Distrazione delle Spese
La Corte Suprema ha accolto l’istanza del legale, confermando un orientamento ormai consolidato. La richiesta di distrazione delle spese non è una domanda autonoma, ma un’istanza accessoria alla condanna alle spese. Di conseguenza, la sua omissione non costituisce un vizio di giudizio che richiede un nuovo grado di merito, ma un semplice errore materiale.
La procedura di correzione, disciplinata dagli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile, è il rimedio più idoneo e coerente con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Questo strumento consente al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo valido per recuperare i propri onorari, senza dover attendere i tempi di un’impugnazione ordinaria.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha fondato la sua decisione su principi di logica e di economia processuale. In primo luogo, ha ribadito che il rimedio per l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è, in assenza di diversa indicazione legislativa, quello della correzione degli errori materiali. Questo perché la richiesta non è una domanda giudiziale a sé stante, ma una modalità di pagamento delle spese già liquidate dal giudice.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come questa soluzione sia in linea con l’articolo 93, secondo comma, del codice di procedura civile, che regola proprio l’istituto in questione. La procedura di correzione garantisce una tutela più rapida ed efficace per l’avvocato, consentendogli di ottenere il titolo esecutivo per le proprie competenze con celerità. Questo approccio, applicabile anche alle pronunce della stessa Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., evita di appesantire il sistema giudiziario con impugnazioni superflue.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione rafforza la tutela dei professionisti legali, garantendo che una semplice svista del giudice non si trasformi in un ostacolo insormontabile per il recupero dei compensi. Per gli avvocati, questa ordinanza è una conferma importante: in caso di mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, la via da percorrere è quella, più snella e veloce, della richiesta di correzione dell’errore materiale. Questo principio non solo tutela il credito del difensore, ma contribuisce anche all’efficienza del sistema giustizia, evitando procedimenti inutili e rispettando il principio della ragionevole durata del processo.
Cosa fare se il giudice omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese?
Bisogna presentare un’istanza per la correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 del codice di procedura civile. Non è necessario avviare un procedimento di impugnazione ordinario.
Perché l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è un errore materiale?
Perché non incide sulla decisione di merito riguardante la condanna alle spese, ma solo sulla modalità di pagamento delle stesse. La richiesta di distrazione è considerata accessoria e non una domanda autonoma, quindi la sua omissione è una svista formale.
La procedura di correzione si applica anche alle decisioni della Corte di Cassazione?
Sì, l’ordinanza conferma che, in base all’art. 391-bis del codice di procedura civile, il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche nei confronti delle pronunce emesse dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4114 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14213/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COMUNE DI RECALE, COGNOME NOME;
-intimati- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 2381/2023 depositata il 15/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che NOME COGNOME, legale del RAGIONE_SOCIALE nel procedimento n. RG NUMERO_DOCUMENTO/2018, ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 17147/2023, depositata il 15.6.2023, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte;
-che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario;
che tale istanza è fondata;
che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui ‘In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione’;
che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Corregge per integrazione il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17147/2023, depositata il 15.6.2023, aggiungendo, dopo le parole ‘accessori di legge’ , alla fine del 5° rigo, le seguenti parole:
‘da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’.
Così deciso in Roma in data 24.1.2024