Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2034 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
Oggetto:
correzione
errore materiale
ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto d’ufficio al n. 4879/2023 R.G., nei confronti di COGNOME NOME E COGNOME NOME.
e
COPPOLA NOME, COPPOLA NOME, COPPOLA NOME, COPPOLA NOME, COPPOLA NOME.
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.
avente ad oggetto l’ordinanza n. 4760/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 14.2.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.10.2023.
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO hanno congiuntamente sollecitato la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 4760/2022, nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto da NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, ha omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore di NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario;
-l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso.
-i resistenti hanno depositato memoria , sostenendo che l’AVV_NOTAIO non sarebbe legittimato a chiedere la correzione e che l’istanza non sarebbe stata notificata alle parti, non potendo ritenersi che il procedimento sia stato incardinato d’ufficio;
RITENUTO CHE:
-il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato a seguito della comunicazione pervenuta ai ricorrenti – che peraltro hanno depositato memoria della data di svolgimento dell’adunanza camerale, trattandosi di procedimento di correzione indiscutibilmente instaurato d’ufficio, sebbene su sollecitazione degli interessati;
-l’ordinanza sia suscettibile di correzione , atteso che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).
P.Q.M.
dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 4760/2022, emessa da questa Corte di Cassazione in data 14.2.2022, mediante l’aggiunta, dopo la frase ‘ condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%’, della seguente espressione: ” con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario ‘.
Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda