Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28948 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
RAGIONE_SOCIALE ;
OGGETTO: Istanza di correzione di errore materiale -Distrazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
ORDINANZA
sulla richiesta di correzione di errore materiale proposta da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
-intimata –
avverso
l’ordinanza 5.12.2022, n. 35625, pronunciata dalla Corte di Cassazione;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. L’AVV_NOTAIO, quale difensore di COGNOME NOME, ha proposto istanza per la correzione dell’errore materiale
commesso nella ordinanza di questa Corte, n. 35625, dep. il 5.12.2022.
Con detta ordinanza, nel rigettare il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1644 del 30.9.2015, questa Corte ha condannato l’Amministrazione finanziaria alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di COGNOME NOME, omettendo, tuttavia, di disporne la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, la quale dichiara che ne aveva fatto istanza.
L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notifica dell’istanza di correzione in data 12.1.2023, ma non ha svolto difese in questa sede.
Ragioni della decisione
Dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nella memoria ex art. 380 bis 1, datata 14.7.2022, il difensore del contribuente, AVV_NOTAIO, aveva chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese, mediante le espressioni ‘condannare l’Amministrazione finanziaria al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e degli onorari … di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.’.
Come ribadito da ultimo con la pronuncia Cass. sez. L, 31.5.2023, n. 15302 (cfr. anche, tra le altre, Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: «In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura
di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione»).
2.1. Tanto premesso, il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione. Infatti questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare, pronunziando a Sezioni Unite, che ‘la richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione RAGIONE_SOCIALE stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009)’, Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033.
2.2. L’iter della correzione d’errore materiale è tratteggiato nei commi 1 e 2 dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come richiamati dall’art. 391 bis comma 2 cod. proc. civ., con previsione di notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanz a, «del decreto agli avvocati RAGIONE_SOCIALE parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una RAGIONE_SOCIALE parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art. 288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente.
Conclusivamente, il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, quale anticipatario RAGIONE_SOCIALE spese processuali per conto di COGNOME NOME, va accolto, prevedendosi che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 35625/22 sia corretto aggiungendo, dopo le espressioni «ed agli accessori di legge», le seguenti espressioni «, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord. 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord. 17/09/2013, n. 21213).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale proposto e, per l’effetto dispone che, nella ordinanza n. 35625 del 2022 di questa Corte, il dispositivo sia integrato mediante l’aggiunta, dopo le espressioni «ed agli accessori di legge», e prima del punto, RAGIONE_SOCIALE seguenti espressioni «, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta».
Dispone l’anno tazione del presente provvedimento sull’ originale dell’ordinanza corretta.
Così deciso in Roma, il 28.9.2023.