Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30499 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30499 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 6176 RNUMERO_DOCUMENTO. anno 2023 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
parte ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore
;
parte intimata nel giudizio di cassazione per la correzione di errore materiale concernente l’ ordinanza n. 2826/2023, emessa dalla Corte di Cassazione in data 31 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE RILEVA
1. NOME COGNOME ha domandato disporsi la correzione
RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale che sarebbe occorso nella redazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in epigrafe indicata: errore consistente nell ‘aver questa Corte mancato di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del difensore antistatario: e ciò sia con riguardo alle spese di legittimità che a quelle del giudizio di merito.
Detta omissione ricorre nel caso in esame e ad essa va posto rimedio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. U. 7 luglio 2010, n. 16307; più di recente, cfr. Cass. Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033).
─ Può quindi procedersi alla correzione del provvedimento, che manca RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulla distrazione.
P.Q.M.
La Corte dispone che nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 2 826/2023 di questa Corte, dopo le parole «condanna i resistenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio liquidate in euro 1.100,00 per la fase di merito ed euro 2.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi per la fase di legittimità, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge» siano da intendere aggiunte le seguenti: «disponendone la distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, antistatario»; manda alla cancelleria per l’annotazione prescritta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione