Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36418 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto per correzione di errore materiale d’ufficio n.r.g. 5894/NUMERO_DOCUMENTO , riguardo all’ordinanza d i questa Sezione n. 4084 del 9 febbraio 2023, emessa sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME , domiciliato presso la PEC;
-ricorrente – contro
Comune di Arpaise, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso la PEC;
-resistente- nonché contro
NOME NOME, rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso la EMAIL;
– resistente – udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che:
Con ordinanza n. 4084 del 9 febbraio 2023 questa Corte ha provveduto sul ricorso iscritto al n.r.g. 5487 del 2022, vertente fra le parti indicate in epigrafe;
Con ‘istanza di correzione di errore materiale’ NOME COGNOME, per il tramite del medesimo difensore che la rappresentava nel detto procedimento, ha segnalato la presenza di un errore materiale che la citata ordinanza avrebbe commesso omettendo di disporre la distrazione delle spese a favore del suo difensore antistatario;
Il Presidente Titolare di questa Sezione ha disposto l’iscrizione di ufficio di un procedimento di correzione di errore materiale;
E’ stata disposta la trattazione del ricorso per correzione ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c. previa comunicazione di cancelleria del procedimento di correzione d’ufficio ai difensori delle parti del ricorso n. 5487 del 2022;
Non sono state depositate memorie ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Considerato che:
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 4084 del 2023.
Essi si ravvisano nella circostanza che l’ordinanza, per evidente errore materiale, ha omesso di disporre la distrazione delle spese liquidate a favore della COGNOME a beneficio del suo difensore, il quale nel controricorso si era dichiarato anticipatario.
Deve, in conseguenza (vedi Cass., Sez. Un., n. 16037 del 2010), disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza ne l senso di aggiungere nel suo dispositivo la chiesta distrazione.
La Corte dispone d’ufficio correggersi l’errore materiale nell’ordinanza n. 4084 del 2023 di questa Sezione, in modo che, nel dispositivo, dopo la parola ‘legge’ e prima della congiunzione ‘e’, figuranti nel quinto rigo, si intendano aggiunte le parole ‘con distrazione a f avore dell’AVV_NOTAIO,’.
Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sull’ordinanza n. 4084 del 2023.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 nella camera di consiglio