Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2612 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2612 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
sul ricorso 17570/2025 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– intimata –
per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 18994/25 pubblicata l’11 luglio 2025. camerale del 16 dicembre 2025
Udita la relazione svolta nell’adunanza dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ordinanza n. 18994/25 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. Per l’effetto, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente è stata condannata alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, nonché dell’ulteriore importo di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
AVV_NOTAIO, il quale ha rappresentato il contribuente avanti alla Corte, vincitore nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità. La controparte non ha svolto difese.
Considerato che:
Il Collegio osserva che in calce al controricorso in Cassazione datato ‘Reggio Calabria – Roma 10.11.202 3’ il difensore ha specificato, per quanto qui interessa, che il difensore si dichiara «antistatario».
Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma ‘Cartabia’), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022.
Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte».
Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso in Cassazione datato ‘Reggio Calabria – Roma 10.11.2023’ .
P.Q.M.
La Corte:
dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 18994/25, dopo le parole «ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.» sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore del difensore del controricorrente»;
manda alla cancelleria per la prescritta annotazione relativa al provvedimento.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME