Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 2706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19659/2023 R.G. proposto da avv. COGNOME già difensore di RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
COMUNE ACI CASTELLO
-intimato-
Per la correzione di errore materiale incorso nell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10975/2023 depositata il 26/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale NOME COGNOME che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che : l’avv. NOME COGNOME difensore della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio iscritto al n. 20125 del 2022, promosso nei suo confronti dal Comune di Aci Castello, definito dalle Sezioni Unite di questa
Corte con ordinanza n. 10975/2023, depositata il 26 aprile 2023, di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione dell’ordinanza, nella parte in cui, pur contenendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, omette di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo a pag. 3 delle memorie del 10 marzo 2023;
nel ricorso con il quale fu sollecitata la correzione fu richiesto alle Sezioni Unite di provvedere inaudita altera parte ai sensi dell’art. 288 c.p.c.;
che con ordinanza interlocutoria in data 16 agosto 2024, le Sezioni Unite, condividendo i rilievi del Procuratore generale, hanno osservato che la decisione richiesta con l’istanza (integrazione dell’ordinanza di questa Corte n. 10975 del 2023 con l’ordine di distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario) non poteva essere assunta inaudita altera parte ;
che la causa è stata quindi rinviata all’udienza del 10 dicembre 2024, disponendo che l’istanza e il provvedimento di rinvio fossero comunicati alle parti a cura della cancelleria;
che tale adempimento è stato curato;
che il ricorso va accolto: infatti, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il
migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024).
In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che nella memoria il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 10975 del 2023, depositata il 26 aprile 2023, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 11, ultimo capoverso, dopo la frase ‘Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo’ e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole ‘da distrarsi in favore del difensore del controricorrente avv. NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta.’; nel dispositivo, a pag. 6 dell’ordinanza, dopo il punto di interpunzione che segue al primo capoverso alle parole ‘accessori di legge’ sia aggiunta la frase ‘Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del controricorrente avv. NOME COGNOME‘; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 dicembre