Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12939 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Civile Ord. Sez. 3 Num. 12939 Anno 2025 Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 14/05/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19473 del ruolo generale dell’anno 2024, vertente tra
RAGIONE_SOCIALE con socio unico (C.F.: P_IVA, in persona del suo amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: PCC GPP 58C19 E882O), anche nel procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale della Corte
-ricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 02113530345), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME già rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: DGR FTN CODICE_FISCALE) nel procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale della Corte
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 09682960969), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 10756420963), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME già rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE nel procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale della Corte
-intimate- per la correzione di errore materiale contenuto nella Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 20399/2024, pubblicata in data 23 luglio 2024;
Oggetto:
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Ad. 08/04/2025 C.C.
R.G. n. 19473/2024
Rep.
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del l’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con ordinanza n. 20399, pubblicata in data 23 luglio 2024, questa Corte ha rigettato i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 430/2022, pubblicata in data 26 agosto 2022 (procedimento iscritto al n. 26966 dell’anno 2022 del Ruolo Generale di questa Corte), e condannato le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE con socio unico, liquidandole, a carico di ciascuna di esse, in complessivi € 15.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
il difensore della società controricorrente, avvocato NOME COGNOME chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, in cui la Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle spese in questione in suo favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. ;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Considerato che:
può tralasciarsi ogni questione sull’adeguatezza del coinvolgimento delle altre parti costituite nel giudizio concluso con il provvedimento di cui si invoca la correzione, visto che di tan-to è stata loro data notizia e che questa Corte ben avrebbe potuto provvedere anche di ufficio;
l ‘istanza è fondata e va accolta ;
l ‘avvocato COGNOME aveva correttamente avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., effettuando la prescritta dichiarazione di anticipo;
dunque, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere emessa con clausola di distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. ; ella decisione di questa Corte, l’istanza in questione non risulta n invero affatto presa in considerazione;
secondo la giurisprudenza di questa Corte « in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 9 3, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione » (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 -01; Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 8578 del 11/04/2014, Rv. 631070 -01; Sez. 3, Sentenza n. 293 del 10/01/2011, Rv. 615248 -01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01);
la decisione va quindi corretta nel senso richiesto dalla parte istante e, cioè, la sentenza impugnata va corretta con l’aggiunta, al penultimo capoverso della motivazione e dopo le parole « della controricorrente già attrice in primo grado », nonché al termine del dispositivo, delle parole (precedute da una virgola): « con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del l’ avvocato NOME COGNOME »;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (da ultimo: Cass., Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 -01: « nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica »; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213).
Per questi motivi
la Corte:
-accoglie l’istanza e dispone correggersi l’ordinanza impugnata con l’aggiunta, al penultimo capoverso della motivazione e dopo le parole « della controricorrente già attrice in primo grado », nonché al termine del dispositivo, delle seguenti parole (precedute da una virgola): « con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato NOME COGNOME »;
-dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196 quinquies , comma 5, disp. att. c.p.c..
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-