Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26318/2019 R.G. proposto da
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 874/18, depositata il 2 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che l’Avv. NOME COGNOME in qualità di difensore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 27865/24, emessa il 29 ottobre 2024, con cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo svoltosi tra la predetta società e il Comune di Brolo, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione da quest’ultimo proposto avverso la sentenza n. 874/18, emessa dalla Corte d’appello di Messina il 2 ottobre 2018;
che a sostegno dell’istanza il ricorrente ha dedotto che, nel condannare il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lui avanzata nel controricorso;
che il Comune non ha svolto attività difensiva.
Considerato che l’istanza di correzione, pur non risultando notificata al Comune di Brolo, è stata portata a conoscenza del suo difensore, il quale l’ha sottoscritta unitamente al ricorrente ed ha ricevuto anche la comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, con l’avvertimento della facoltà di depositare memorie;
che tali adempimenti devono ritenersi sufficienti ai fini dell’instaurazione del contraddittorio in ordine all’istanza di correzione (cfr. Cass., Sez. I, 31/05/ 2022, n. 17565), la cui inammissibilità non esclude il potere della Corte di provvedere anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 391bis , primo comma, cod. proc. civ., su segnalazione delle parti, alle quali è riconosciuta la possibilità di depositare memorie, e non anche di proporre controricorso (cfr. Cass., Sez. VI, 25/11/2019, n. 30651);
che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di
correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ.;
che l’esperibilità del predetto rimedio, prevista dall’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. ai fini della revoca della distrazione, nell’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustificazione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un’autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/ 04/2014, n. 8578);
che, nella specie, all’istanza di correzione risulta allegato l’originale del controricorso notificato e depositato dall’Avv. COGNOME in qualità di difensore della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di legittimità promosso dal Comune di Brolo, nelle cui conclusioni sono espressamente riportate la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese processuali da parte dell’istante e la conseguente richiesta di distrazione in suo favore;
che è stata altresì prodotta copia autentica dell’ordinanza n. 27865/24, emessa il 29 ottobre 2024, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avanzata dal difensore della controricorrente;
che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, con l’aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell’ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 27865/24, emessa il 29 ottobre 2024, nel senso che laddove, nel dispositivo,
si legge «condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME antistatario».
Così deciso in Roma il 12/03/2025