Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2873 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2873 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Oggetto
Correzione errore materiale ex art. 391- bis cod. proc. civ.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4698/2024 R.G. proposto da Comune di Marano di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del Prof. Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti quali eredi di COGNOME NOME;
– intimati –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la ordinanza n. 36097/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/12/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
il Comune di Marano di Napoli, con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 36097/2023, depositata il 27 dicembre 2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso per cassazione nei suoi confronti proposto dai Sigg.ri COGNOME e COGNOME li ha condannati al pagamento delle spese in favore dell’ente controricorrente, omettendo però di disporre la distrazione delle spese chiesta in favore del suo difensore,
Avv. ANOME COGNOME sia nel controricorso che nella successiva memoria; gli intimati non svolgono attività difensiva in questa sede;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che
il ricorso risulta irritualmente notificato alla RAGIONE_SOCIALE diretta all’avvocato che la difendeva nel giudizio di appello;
trattandosi di ricorso volto alla correzione di errore materiale che asseritamente affligge l’ordinanza conclusiva del giudizio di cassazione occorreva, invece, a tal fine aver esclusivamente riguardo al modo in cui la parte destinataria della notifica risultava in esso presente, non potendo nemmeno avere alcun rilievo una eventuale procura conferita per ogni fase e grado del giudizio di merito, essendo come noto prescritto per la partecipazione al giudizio di cassazione, anche quale controricorrente, il rilascio di procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. (ri chiamato dall’art. 370, secondo comma, cod. proc. civ.);
ne discende che, essendo la RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata nel giudizio di cassazione definito con l’ordinanza corrigenda, è ad essa parte personalmente che andava diretta la notifica del ricorso per correzione di errore materiale;
la notifica al difensore costituito per tale parte nel giudizio di appello, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria (v. Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016), ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria (cfr. Cass. n. 3827 del 15/02/2013; n. n. 23020 del 28/07/2023);
nella specie, tuttavia, si rivela del tutto ultroneo ordinare la rinnovazione della notifica nei confronti della predetta parte, non potendo ipotizzarsi alcun interesse della stessa rispetto alla chiesta correzione, in quanto totalmente estranea agli effetti della statuizione che si tratta di correggere: nel giudizio de quo la società era rimasta intimata e la correzione riguarda solo la condanna alle spese dei ricorrenti in favore del l’altro intimato, unico a depositare controricorso;
dall’esame degli atti, emerge la sussistenza del segnalato errore; risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l’Avv. NOME COGNOME, difensore del Comune di Marano di Napoli, unico intimato, come detto, ad aver depositato controricorso, aveva chiesto, in tale atto e poi anche nella memoria, la distrazione delle spese legali in proprio favore, per averle anticipate;
secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione
degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
dispone la correzione del dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 36097/2023, depositata in data 27 dicembre 2023, nei termini seguenti: dopo le parole «accessori di legge» siano aggiunte le seguenti parole: « da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ. ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c. .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione