Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 835 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso N. 23348/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G., dal l’AVV_NOTAIO, domicilio digitale come in atti
– intimato –
e nei confronti di
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G., dall’AVV_NOTAIO , domicilio digitale come in atti
– intimato –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 835 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G., dall’AVV_NOTAIO , domicilio digitale come in atti
– intimato –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rimaste intimate nel giudizio iscritto al N. 13050/2021 R.G.
– intimate – avverso l ‘ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 34890/2022, depositata in data 28.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.11.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
-l’ AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME nel procedimento di legittimità contro NOME COGNOME (e nei confronti degli altri in epigrafe) iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., come da procura in calce al ricorso a suo tempo notificato, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 28 novembre 2022, n. 34890, della Sesta Sezione Civile-3 di questa Corte;
il ricorso è stato regolarmente notificato alle parti del suddetto giudizio interessate alla chiesta correzione, ossia a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, senza che nessuno tra questi abbia svolto difese in questa sede;
Considerato che
-risulta dal testo dell’ordinanza n. 34890 del 2022 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso per cassazione di NOME COGNOME avverso la
sentenza n. 94/2020 della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 29.1.2020, lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio del giudizio di cassazione in favore di tutti i controricorrenti, compreso NOME COGNOME, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’ AVV_NOTAIO, che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. nel proprio controricorso;
in conformità all ‘insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo;
non occorre che il difensore distrattario si munisca di nuova procura speciale ex art. 365 c.p.c., giacché egli ‘ agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere ‘ (così, Cass. n. 15302/2023);
il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato , sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanza n. 34890/2022;
non occorre provvedere sulle spese.
p. q. m.
l a Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 34890 del 2022, nel senso che la condanna
alle spese stabilita a carico del ricorrente e in favore di NOME COGNOME debba intendersi integrata dalle parole « da distrarre in favore de ll’AVV_NOTAIO, che si è dichiarato antistatario ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, c.p.c. e 196quinquies , 5° comma, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME