Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20881 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20881 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23020/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-resistente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege;
-resistente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28066/2024, depositata il 30/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso, ex artt. artt. 391 bis e 365 e ss. cod.proc.civ., per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 28066/2024 di questa Corte, pubblicata il 30/10/2024, nella parte in cui ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE – p.e.c. EMAIL), difensore, come da procura speciale allegata, del ricorrente RAGIONE_SOCIALE, che nel ricorso introduttivo aveva chiesto la distrazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, dichiarandosene antistatario.
Considerato che :
risulta effettivamente, dalla p. 6 del ricorso, che l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , difensore del RAGIONE_SOCIALE (ricorrente), si era dichiarato antistatario e, per l’effetto, aveva chiesto l’attribuzione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e che, per mero errore materiale, nella forma dell’omissione, quale semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, non è stata disposta la richiesta distrazione delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità liquidate dalla corrigenda ordinanza in favore del RAGIONE_SOCIALE;
va accolta l’istanza di correzione dell’errore in questione, con riferimento all’omissione suindicata, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di una omissione materiale emendabile con il procedimento per correzione di errore materiale: v. Cass. 26/02/2024, n. 5082 in massima secondo cui <>;
l’ordinanza corrigenda va così emendata:
-nel dispositivo, nella parte relativa alla condanna ed alla liquidazione delle spese, a p. 8, dopo le parole <> va aggiunta la seguente frase: <>;
non deve provvedersi alla liquidazione delle spese, atteso che <> (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 28066/2024 mediante l’aggiunta, dopo le parole <>, della seguente frase: <>.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025 dalla Terza