Omessa distrazione delle spese: la Cassazione indica la via della correzione materiale
L’istituto della distrazione delle spese rappresenta una fondamentale tutela per l’avvocato che anticipa i costi del giudizio per il proprio cliente. Ma cosa accade se il giudice, pur in presenza di una richiesta esplicita, omette di pronunciarsi su questo punto? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento decisivo, indicando la procedura di correzione dell’errore materiale come lo strumento più rapido ed efficace per porre rimedio.
I fatti del caso
Un consorzio, assistito dal proprio legale, aveva ottenuto una vittoria in un giudizio contro un ente comunale. L’avvocato difensore, come prassi in questi casi, si era dichiarato ‘antistatario’, ovvero aveva affermato di aver anticipato le spese legali e di non aver ancora ricevuto il proprio compenso. Di conseguenza, aveva chiesto alla Corte di disporre la distrazione delle spese, ordinando alla parte soccombente di versare le somme liquidate direttamente a lui.
Tuttavia, nell’ordinanza che definiva il giudizio, la Corte ometteva di inserire questa disposizione. A fronte di tale ‘dimenticanza’, il legale non ha proposto un mezzo di impugnazione ordinario, ma ha attivato la procedura speciale per la correzione di errore materiale, sostenendo che l’omissione fosse una mera svista e non un rigetto implicito della sua richiesta.
Il corretto rimedio per la mancata distrazione delle spese
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi del ricorrente. La questione centrale era stabilire quale fosse il rimedio giuridico corretto: un’impugnazione vera e propria o la più snella procedura di correzione? Secondo i giudici, quando l’omissione riguarda una richiesta di distrazione, si è di fronte a un errore materiale emendabile.
Questa scelta si fonda sulla natura della richiesta di distrazione, che non è una domanda autonoma, ma un’istanza accessoria legata alla condanna principale sulle spese. Pertanto, la sua omissione non altera il merito della decisione, ma costituisce una svista che può essere sanata rapidamente.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di consolidata giurisprudenza e di principi fondamentali del nostro ordinamento. In primo luogo, ha ribadito che il procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dagli artt. 287 e 288 del codice di procedura civile, è applicabile anche alle pronunce della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
I giudici hanno sottolineato come questa procedura sia perfettamente in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Anziché avviare un lungo e complesso iter di impugnazione, la correzione consente al difensore di ottenere in tempi brevi un titolo esecutivo valido per recuperare il proprio credito professionale. Questo garantisce maggiore rapidità ed efficienza, realizzando lo scopo dell’istituto della distrazione.
Infine, la Corte ha chiarito che il procedimento di correzione ha una natura sostanzialmente amministrativa. Non essendo diretto a risolvere un contrasto tra le parti sull’assetto degli interessi già definito, non prevede una nuova liquidazione delle spese. In altre parole, non c’è un vincitore e un vinto, ma solo la rettifica di un errore.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio a tutela dei professionisti legali. Stabilisce in modo inequivocabile che, in caso di mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, l’avvocato antistatario non deve percorrere la complessa via dell’impugnazione. Il rimedio corretto, più rapido ed efficace, è l’istanza di correzione dell’errore materiale. Questa decisione non solo semplifica l’iter per il recupero dei crediti professionali, ma promuove anche l’efficienza del sistema giudiziario, in armonia con i principi costituzionali.
Cosa succede se un giudice omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese?
Secondo la Corte di Cassazione, tale omissione costituisce un errore materiale. Non è un rigetto della richiesta, ma una semplice svista nel provvedimento.
Qual è il rimedio corretto per sanare l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese?
Il rimedio corretto non è l’impugnazione ordinaria, ma il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli articoli 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile. Questa procedura è più rapida ed efficiente.
Nel procedimento di correzione dell’errore materiale vengono liquidate nuove spese legali?
No. La Corte ha chiarito che questo tipo di procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a risolvere un conflitto tra le parti. Pertanto, non si configura una situazione di soccombenza e non deve essere disposta una nuova liquidazione delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20881 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23020/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-resistente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege;
-resistente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28066/2024, depositata il 30/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso, ex artt. artt. 391 bis e 365 e ss. cod.proc.civ., per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 28066/2024 di questa Corte, pubblicata il 30/10/2024, nella parte in cui ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dell’avvocato NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE – p.e.c. EMAIL, difensore, come da procura speciale allegata, del ricorrente RAGIONE_SOCIALE che nel ricorso introduttivo aveva chiesto la distrazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, dichiarandosene antistatario.
Considerato che :
risulta effettivamente, dalla p. 6 del ricorso, che l’avvocato NOME COGNOME , difensore del Consorzio Le Valli (ricorrente), si era dichiarato antistatario e, per l’effetto, aveva chiesto l’attribuzione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e che, per mero errore materiale, nella forma dell’omissione, quale semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, non è stata disposta la richiesta distrazione delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità liquidate dalla corrigenda ordinanza in favore del Consorzio Le Valli;
va accolta l’istanza di correzione dell’errore in questione, con riferimento all’omissione suindicata, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di una omissione materiale emendabile con il procedimento per correzione di errore materiale: v. Cass. 26/02/2024, n. 5082 in massima secondo cui <>;
l’ordinanza corrigenda va così emendata:
-nel dispositivo, nella parte relativa alla condanna ed alla liquidazione delle spese, a p. 8, dopo le parole <> va aggiunta la seguente frase: <>;
non deve provvedersi alla liquidazione delle spese, atteso che <> (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 28066/2024 mediante l’aggiunta, dopo le parole <>, della seguente frase: <>.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025 dalla Terza