Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
CORREZIONE ERRORE MATERIALE -OMESSA DISTRAZIONE SPESE DI LITE
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2024 R.G. per correzione di errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 13104/2024, emessa in data 13 maggio 2024 sul ricorso iscritto al n. 23786/2021 R.G., già pendente tra
COGNOME NOME, IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
e da
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA, GIA’ PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente successivo –
contro
NOME, QUESTORINO NOME, QUESTORINO NOME, QUESTORINO NOME E QUESTORINO NOME, TUTTE
QUALI EREDI DI QUESTORINO SALVATORE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente ad ambedue i ricorsi -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente al ricorso successivo -nonché contro
COMUNE DI VALVERDE
UNIONE AMATORI DEL RAGIONE_SOCIALESMO EUROPEO -UDACE CSAIN SOCIETA’ REALE MUTUA DI RAGIONE_SOCIALE ITALIANA RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
con ordinanza n. 13104/2024 pubblicata in data 13 maggio 2024, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 23786/2021, ha -tra le altre statuizioni -dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Città metropolitana di Catania e condannato quest’ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito di dette controricorrenti e per la trattazione di essa è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
r.g. n. 14839/2024 Cons. est. NOME COGNOME
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
nel costituirsi nel giudizio iscritto al R.G. n. 23786 dell’anno 2021, l’AVV_NOTAIO, difensore delle controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, formulò, nel controricorso di resistenza alla impugnazione di legittimità spiegata dalla Città metropolitana di Catania, istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.;
nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente per mero error calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore;
in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391bis cod. proc. civ. ( ex multis , Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; da ultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170);
va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 13104/2024, con l’ aggiunta della clausola di distrazione, sia nella motivazione che nel dispositivo, secondo quanto precisato nel dispositivo della presente ordinanza;
poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196 -quinquies , quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432; Cass. 16/01/2024, n. 1625);
p. q. m.
dispone la correzione della ordinanza n. 13104/2024 emessa da questa Corte in data 13 maggio 2024, nel senso che
in motivazione, alla pagina 8, rigo quindici, dopo le parole « ricorsi », siano aggiunte le parole « , con distrazione delle spese poste a carico della Città metropolitana di Catania in favore del difensore delle controricorrenti indicato in epigrafe »;
in dispositivo, alla pagina 9, rigo diciotto, dopo le parole « di legge » sia aggiunta la frase « , con distrazione in favore del difensore costituito, AVV_NOTAIO, per dichiarazione di anticipo resa ».
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME