Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 4816/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in NapoliINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
MINISTERO RAGIONE_SOCIALE‘INTERNO e PREFETTURA di NAPOLI
– intimati
–
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione n. 24115/2023 depositata in data 8/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Questa Corte, con ordinanza n. 24115/2023 depositata in data 8 agosto 2023, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO2022 R.G., promosso da NOME COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Napoli, accogliendo il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla ndo il decreto di espulsione a suo tempo opposto.
NOME COGNOME ha chiesto la correzione RAGIONE_SOCIALEa menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare la Prefettura resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, come da richiesta formulata dal difensore nel ricorso (pag. 13).
La Prefettura di Napoli e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che:
3. Il ricorso deve essere accolto.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391bis cod. proc. civ, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; nello stesso senso Cass. 12437/2017).
In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso il difensore aveva richiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in proprio favore.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 24115 del 2023, depositata in data 8 agosto 2023, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, riga 12,
dopo le parole “sono liquidate in dispositivo” e prima del punto siano aggiunte le parole “e devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ne ha fatto richiesta”; nel dispositivo, a pag. 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, riga 23, dopo l’ interpunzione che segue alle parole ‘ agli accessori di legge ‘, sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse a favore del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO“.
Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma in data 2 luglio 2024.