Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20373/2023 R.G. proposto da: AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4971/2018 depositata il 02/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
questa Corte con l’ordinanza n.4971/2018 depositata in data 2 marzo 2018, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE rigettava detto ricorso e condannava parte ricorrente ‘alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …’ , non disponendo la distrazione delle spese di lite in favore dell’AVV_NOTAIO seppe COGNOME, procuratore costituito del Comune di Ischia, sebbene espressamente richiesta, con relativa dichiarazione di anticipo, nelle conclusioni del controricorso notificato;
il difensore del Comune di Ischia (NA) AVV_NOTAIO ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta;
la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso può trovare accoglimento;
invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235);
nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta t empestiva;
4. pertanto, occorre procedere alla correzione del dispositivo della predetta ordinanza nel senso che dopo le parole: ‘condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …’ debba aggiungersi la locuzione ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario;
5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n.4971/2018 depositata in data 2 marzo 2018, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: ‘condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …’ della locuzione ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’; dispone, altresì, che tale c orrezione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione