Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19285 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 4181/2024 proposto da:
NOME COGNOME, difensore antistatario della TIM S.p.A. nel procedimento R.G. n. 2619/2023, con domicilio digitale ex lege;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 4145/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata in data 14/2/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
l’avv. NOME COGNOME quale difensore della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento R.G. n. 2619/2023 di questa Corte, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 4145/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 14/2/2024, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Società Italiana Assicurazioni s.p.a. e della TIM s.p.aRAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 707/2022 depositata il 22/6/2022, ha condannato la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle società controricorrenti, omettendo tuttavia, con riguardo alla TIM s.p.a., di distrarle in favore del relativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza;
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME ha depositato memoria;
considerato che ,
l’avv. NOME COGNOME difensore della TIM s.p.a. nel procedimento R.G. n. 2619/2023 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso depositato agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese di lite, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per
onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 -01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 – 01);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza n. 4145/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 14/2/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre accessori di legge», la frase «, da distrarsi, quanto alla TIM s.p.a., in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.»;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024; Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 4145/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 14/2/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre accessori di legge», la frase «, da distrarsi, quanto alla TIM s.p.a., in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.».
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione