Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 24370/2018 R.G. sul ricorso proposto da
NOME COGNOME , domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– attuale ricorrente – contro
domiciliato in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– attuale intimato – per correzione di errore materiale nell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 5813/2024 depositata il 5/3/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
l’attuale ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata ordinanza, osservando che è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 753/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli, con condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, ma senza indicare nel dispositivo la distrazione in favore del difensore, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso;
ritenuto che:
« in caso di omessa pronuncia … sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione » (Cass. S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che l ‘ordinanza di questa Corte n. 5813/2024, depositata il 5/3/2024, sia
corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le parole «e accessori di legge», le parole « da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario»;
non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa (Cass. S.U. n. 29432/2024), dandosi altresì atto che non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte
dispone che il dispositivo dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 5813/2024, pubblicata in data 5/3/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «e accessori di legge», la seguente espressione: « da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario»;
dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura RAGIONE_SOCIALE cancelleria, sull ‘ originale RAGIONE_SOCIALE predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.