Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20368/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in INDIRIZZO, dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 1986/2018 depositata il 26/01/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
questa Corte con l’ordinanza n. 1986/2018, depositata in data 26 gennaio 2018, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, accoglieva detto ricorso e condannava la parte soccombente ‘a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori di legge’, non disponendo la distrazione delle spese di lite in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore c ostituito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sebbene espressamente richiesta, con relativa dichiarazione di anticipo, nelle conclusioni del ricorso notificato;
il difensore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (NA) AVV_NOTAIO ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta;
la RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME COGNOME è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso può trovare accoglimento;
invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235);
nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte del
vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta t empestiva;
pertanto, occorre procedere alla correzione del dispositivo della predetta ordinanza nel senso che dopo le parole: ‘Condanna la parte
soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori di legge’ debba aggiungersi la locuzione: ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi ant istatario;
5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 1986/2018, depositata in data 26 gennaio 2018, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: ‘Condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori di legge’ della locuzione: ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della Canc elleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione