Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Oggetto
Spese giudiziali civili – Distrazione delle spese – Richiesta presentata dal difensore – Omessa pronuncia – Rimedio esperibile – Correzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12861/2023 R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO, difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, Condominio di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – nonché sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
(p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente incidentale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, Comune di RAGIONE_SOCIALE, Condominio di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso l ‘ ordinanza n. 15726/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17 maggio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391bis cod. proc. civ.;
analoga istanza ha depositato NOME COGNOME, per ministero del proprio difensore nel giudizio de quo AVV_NOTAIO;
entrambi detti atti sono diretti ad ottenere la correzione della ordinanza n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME e NOME COGNOME nei confronti, tra gli altri, del Comune di RAGIONE_SOCIALE (difeso nel giudizio di cassazione dall’AVV_NOTAIO) e di NOME COGNOME (difesa in quel giudizio, come detto, dall’AVV_NOTAIO), avverso sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE depositata il 30 aprile 2018;
gli errori di cui si dice affetta l’ordinanza sono, in tesi, contenuti nella parte in cui la S.C., nel pronunciare condanna degli allora ricorrenti NOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese in favore sia del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che di NOME COGNOME, che avevano in quel giudizio depositato separati controricorsi, ha omesso di disporne la distrazione in favore dei predetti difensori, che ne avevano fatto entrambi richiesta nei rispettivi atti;
il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO è stato notificato a mezzo p.e.c. alle altre parti del giudizio;
l’istanza di NOME COGNOME, previa iscrizione d’ufficio disposta dal Presidente Titolare della Sezione, è stata comunicata dalla cancelleria alle altre parti a mezzo p.e.c., unitamente al decreto che tale iscrizione aveva disposto;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.
380bis.1 cod. proc. civ.;
ritenuto che:
non osta all’esame della seconda istanza il fatto che la stessa sia stata presentata dall’AVV_NOTAIO non in proprio ma «nell’interesse» d ella propria assistita nel giudizio a quo , NOME COGNOME;
con riferimento alla richiesta di che trattasi non è dato distinguere, infatti, tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato);
in tal senso questa Corte ha già condivisibilmente affermato che « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura » (Cass. Sez. L Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 -01; v. anche, in motivazione, Cass. n. 34033 del 05/12/2023);
ciò precisato, deve riconoscersi che entrambe le richieste di correzione meritano accoglimento;
risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l’AVV_NOTAIO, difensore del l’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario» ed aveva iterato tale richiesta anche nella memoria;
risulta altresì dal controricorso in quella sede depositato in difesa di NOME COGNOME che fu con esso richiesta l’«attribuzione » delle spese in favore del di lei difensore, AVV_NOTAIO;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
deve quindi dispo rsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213);
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, sia corretto:
sostituendo nel dispositivo, alle parole « a favore di NOME », l’inciso « per l’attività svolta in difesa di NOME , distratte in favore dell’AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ. »;
sostituendo nel dispositivo, alle parole « a favore del Comune RAGIONE_SOCIALE », l’inciso « per l’attività svolta in difesa del Comune RAGIONE_SOCIALE, distratte in favore dell’AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ. ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza