Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5082  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Oggetto
Spese giudiziali civili – Distrazione delle spese – Richiesta presentata dal difensore – Omessa pronuncia – Rimedio esperibile – Correzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12861/2023 R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO, difeso  da  sé  stesso (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, Condominio di INDIRIZZO,  RAGIONE_SOCIALE  (già  RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – nonché sul ricorso proposto da
COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO
(p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente incidentale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, Comune di RAGIONE_SOCIALE, Condominio di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso l ‘ ordinanza n. 15726/2022 della  CORTE  SUPREMA  DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17 maggio 2022;
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
AVV_NOTAIO  ha  proposto  ricorso  per  correzione  di errore materiale ex art. 391bis cod. proc. civ.;
analoga  istanza  ha  depositato  NOME  COGNOME,  per  ministero  del proprio difensore nel giudizio de quo AVV_NOTAIO;
entrambi detti atti sono diretti ad ottenere la correzione della ordinanza n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME e NOME COGNOME nei confronti, tra gli altri, del Comune di RAGIONE_SOCIALE (difeso nel giudizio di cassazione dall’AVV_NOTAIO) e di NOME COGNOME (difesa in quel giudizio, come detto, dall’AVV_NOTAIO), avverso sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE depositata il 30 aprile 2018;
gli errori di cui si dice affetta l’ordinanza sono, in tesi, contenuti nella parte  in  cui  la  S.C.,  nel  pronunciare  condanna  degli  allora  ricorrenti NOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese in favore  sia del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che di NOME COGNOME, che avevano in quel giudizio depositato separati controricorsi, ha omesso di disporne la distrazione in favore dei predetti difensori, che ne avevano fatto entrambi richiesta nei rispettivi atti;
il  ricorso  proposto  dall’AVV_NOTAIO  è  stato  notificato  a  mezzo p.e.c. alle altre parti del giudizio;
l’istanza  di  NOME  COGNOME,  previa  iscrizione  d’ufficio  disposta  dal Presidente  Titolare  della  Sezione,  è  stata  comunicata  dalla  cancelleria alle altre parti a mezzo p.e.c., unitamente al decreto che tale iscrizione aveva disposto;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.
380bis.1 cod. proc. civ.;
ritenuto che:
non  osta  all’esame  della  seconda  istanza  il  fatto  che  la  stessa  sia stata presentata dall’AVV_NOTAIO non in proprio ma «nell’interesse»  d ella propria assistita nel giudizio a  quo ,  NOME COGNOME;
con riferimento alla richiesta di che trattasi non è dato distinguere, infatti, tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato);
in tal senso questa Corte ha già condivisibilmente affermato che « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura » (Cass. Sez. L Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023, Rv. 667798 -01; v. anche, in motivazione, Cass. n. 34033 del 05/12/2023);
ciò  precisato,  deve  riconoscersi  che  entrambe  le  richieste  di correzione meritano accoglimento;
risulta  dagli  atti  del  fascicolo  della  causa  definita  con  l’ordinanza  di cui  si  chiede  la  correzione  che  l’AVV_NOTAIO,  difensore del l’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario» ed aveva iterato tale richiesta anche nella memoria;
risulta altresì dal controricorso in quella sede depositato in difesa di NOME COGNOME che fu con esso richiesta l’«attribuzione » delle spese in favore del di lei difensore, AVV_NOTAIO;
in  caso  di  omessa  pronuncia  sull’istanza  di  distrazione  delle  spese proposta  dal  difensore,  il  rimedio  esperibile,  in  assenza  di  un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori  materiali  di  cui  agli  artt.  287  e  288  cod.  proc.  civ.,  e  non  dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
deve quindi dispo rsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.  Sez.  U.  27/06/2002,  n.  9438;  Cass.  04/05/2009,  n.  10203; 17/09/2013, n. 21213);
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 15726/2022, depositata il 17 maggio 2022, sia corretto:
sostituendo  nel dispositivo, alle  parole  « a favore  di  NOME », l’inciso « per l’attività  svolta  in  difesa  di  NOME , distratte in favore dell’AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ. »;
 sostituendo nel dispositivo, alle parole « a favore del Comune RAGIONE_SOCIALE », l’inciso « per l’attività svolta in difesa del Comune RAGIONE_SOCIALE, distratte  in  favore  dell’AVV_NOTAIO  ex  art.  93  cod.  proc. civ. ».
Manda  alla  Cancelleria  per  gli  adempimenti  di  competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della  Sezione  Terza