Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22667 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE
-intimati- relativamente al decreto della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1089/2025, pubblicato il 16/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
in relazione al procedimento R.G. n. 6122/2023, con decreto n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, questa Corte, prendendo atto che nei termini non era stata presentata istanza di decisione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, condannando la parte ricorrente (COGNOME Paolo) al pagamento delle spese del medesimo giudizio, in favore di ciascuna parte controricorrente (NOME e RAGIONE_SOCIALE, come liquidate nel dispositivo di quel provvedimento;
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME quest’ultimo già difensore della stessa nel procedimento R.G. n. 6122/2023, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale del già indicato decreto n. 1089/2025 di questa Corte, nella parte in cui con lo stesso decreto non è stata disposta la distrazione delle liquidate spese del giudizio di legittimità in favore del suo difensore, avv. COGNOME nonostante l’istanza proposta in tal senso nel controricorso;
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME ha pure depositato memoria;
considerato che:
effettivamente nel controricorso di NOMECOGNOME datato 27/03/2023, depositato nel procedimento RG n. 6122/2023, era stata chiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosene antistatario;
sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391 -bis , che richiama pure l’art. 287 c.p.c.;
la procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si
richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, ord. n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 -01; Cass., ord., n. 5082 del 26/02/2024, Cass. Sez. U, sent. n. 16037 del 7/07/2010, Rv. 613868 – 01);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 c.p.c.»;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U, sent., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 -01);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 1089/2025, pubblicato in data 16/01/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 c.p .c.».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196quinquies , comma 5, disp. att. c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione