Omessa Distrazione delle Spese: L’Errore Materiale che la Cassazione Corregge
Nel complesso iter processuale, la distrazione delle spese rappresenta un istituto fondamentale a tutela dell’avvocato che ha anticipato i costi per il proprio assistito. Ma cosa accade se il giudice, pur condannando la parte avversa al pagamento, omette di disporre tale distrazione? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce che si tratta di un errore materiale, facilmente correggibile senza la necessità di un nuovo giudizio.
Il caso: la richiesta di correzione per mancata distrazione delle spese
Un privato cittadino, risultato vittorioso in un precedente giudizio di legittimità, si è rivolto nuovamente alla Corte di Cassazione. Il motivo non era contestare la decisione nel merito, ma segnalare un’omissione nel provvedimento: la Corte, nel condannare la società soccombente al pagamento delle spese legali, aveva dimenticato di ordinarne la distrazione a favore del suo avvocato, il quale si era regolarmente dichiarato “antistatario”, ovvero aveva attestato di aver anticipato le spese per il cliente.
Il ricorrente ha quindi avviato la procedura per la correzione dell’errore materiale, sostenendo che tale dimenticanza costituisse una mera svista e non un errore di giudizio.
La nozione di errore materiale secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito la propria consolidata interpretazione del concetto di errore materiale. Secondo i giudici, questo si verifica quando vi è una divergenza tra l’idea del giudice e la sua concreta rappresentazione grafica nell’atto, una svista che non intacca il contenuto concettuale della decisione.
Nel caso specifico, la ricorrenza dell’errore era manifesta. L’avvocato aveva formulato un’esplicita richiesta di distrazione. La condanna alle spese della controparte era stata disposta. L’omissione di disporre il pagamento diretto a favore del legale è stata quindi una semplice dimenticanza nell’atto di stesura del provvedimento.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio chiaro: la pronuncia sulla distrazione delle spese è un’istanza accessoria ma obbligata quando richiesta. Una volta che il giudice accoglie la domanda principale e condanna la controparte alle spese, se l’avvocato si è dichiarato antistatario, il giudice deve disporre la distrazione. Non si tratta di una valutazione discrezionale.
L’aver omesso questo passaggio, pur avendo deciso in conformità con la richiesta principale, ha integrato un classico errore materiale. Il collegio decidente, pur provvedendo a condannare la parte soccombente, ha semplicemente dimenticato di aggiungere la clausola relativa alla distrazione. Incorrere in questo errore non ha modificato la volontà del giudice sulla questione principale, ma ha solo creato un difetto formale nel testo dell’ordinanza. Pertanto, la via corretta per sanare tale vizio è la procedura di correzione dell’errore materiale, più snella e rapida rispetto a un’impugnazione ordinaria.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha ordinato la correzione dell’ordinanza, disponendo che venisse inserita la dicitura necessaria a garantire la distrazione delle spese in favore del legale. Ha inoltre incaricato la cancelleria di annotare tale correzione sull’originale del provvedimento. La decisione conferma un importante strumento di tutela per gli avvocati, assicurando che una semplice svista del giudice non pregiudichi il loro diritto a recuperare direttamente dalla parte soccombente le spese e gli onorari anticipati. Inoltre, stabilisce che per questo tipo di procedura correttiva non sono dovute ulteriori spese legali.
Cosa succede se un giudice omette di disporre la distrazione delle spese a favore dell’avvocato antistatario?
Secondo la Corte di Cassazione, tale omissione costituisce un errore materiale. La parte interessata può quindi chiedere la correzione del provvedimento attraverso una specifica procedura, senza dover impugnare la decisione nel merito.
La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese è un errore di giudizio o un errore materiale?
È un errore materiale. La Corte chiarisce che si tratta di una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma rappresenta una divergenza tra l’intenzione del giudice e la sua stesura materiale, specialmente quando la richiesta era stata esplicitamente formulata.
Sono previste spese legali per la procedura di correzione di questo tipo di errore?
No, l’ordinanza in esame ha disposto “nulla spese”, indicando che la parte che chiede la correzione di un errore materiale di questo tipo non è tenuta a sostenere ulteriori costi per la procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20773 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
sul ricorso 19718/2023 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l ‘ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26788/2023 depositata il 19/09/2023;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti NOME COGNOME chiede che sia corretto l’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell’atto di disporre la condanna alle spese della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del proprio procuratore antistatatario.
Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene l’istante avesse formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorché essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.
Va perciò disposta l’emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
Nulla spese.
P.Q.M.
Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 2865/2018 di questa Corte e dispone: che al rigo 11 della pagina 7 dopo la parola “legge” e prima del segno di interpunzione “.” si
inseriscano le parole “da liquidarsi in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull’originale dell’ordinanza.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 26 giugno 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME