Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20261 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20261 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 217 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
già rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimate- per la correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 36352/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 36352, pubblicata in data 29 dicembre 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME (avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 200/2022, pronunciata in data 25 febbraio 2022), e condannato
Oggetto:
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Ad. 10/07/2024 C.C.
R.G. n. 217/2024
Rep.
le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente NOME COGNOME, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;
la parte controricorrente, unitamente al suo difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, in cui la Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle spese in qu estione in favore del suddetto difensore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Considerato che:
l’istanza è fondata e va accolta;
l’AVV_NOTAIO aveva correttamente avanzato richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità, nel controricorso, effettuando la prescritta dichiarazione di anticipo;
dunque, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere emessa con clausola di distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
nella decisione di questa Corte, l’istanza in questione non risulta invero affatto presa in considerazione;
secondo la giurisprudenza di questa Corte « in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 9 3, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto
del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione » (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 8578 del 11/04/2014, Rv. 631070 -01; Sez. 3, Sentenza n. 293 del 10/01/2011, Rv. 615248 -01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01); la decisione va quindi corretta nel senso richiesto dagli istanti, con adeguata menzione della distrazione nella motivazione e nel dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord. 4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213).
Per questi motivi
la Corte:
-accoglie l’istanza e dispone correggersi la sentenza impugnata con l’aggiunta: a pag. 5, terz’ultimo rigo, prima del punto, delle seguenti parole: «, con distrazione, per dichiaratone anticipo ed ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore »; nel dispositivo, dopo le parole «ed accessori di legge», delle seguenti parole: «, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME »;
-dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale della sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione